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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento: - dell'ordinanza -OMISSIS- del 22 giugno 2021 emessa dal Comune di Caltanissetta, con cui è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di alcune opere mercé le quali la stessa aveva di fatto modificato da ufficio ad abitazione la destinazione d’uso di un’unità immobiliare di sua proprietà, sita in Caltanissetta-OMISSIS-; - di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato, ivi compresi i verbali del sopralluogo effettuato in data 3 marzo 2021 e del successivo provvedimento di constatazione della destinazione redatto il 10 giugno 2021, ancorché non conosciuti, ed ancora di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202101876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino della destinazione d'uso di un'unità immobiliare da ufficio ad abitazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui le era stata ingiunta la demolizione delle opere ritenute funzionali al mutamento, da ufficio ad abitazione, della destinazione d'uso di un'unità immobiliare soggetta a vincolo permanente di destinazione commerciale/direzionale. Il sopralluogo aveva rilevato la presenza di una cucina e di due camere da letto; la ricorrente aveva inoltre stabilito nell'immobile la propria residenza anagrafica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, del regolamento edilizio comunale e della circolare ministeriale del 29 maggio 1995, nonché dell'art. 16 Cost., eccesso di potere per erroneità, illogicità, difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, oltre alla lesione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che la cucina potesse essere compatibile con l'uso ufficio e che le camere da letto fossero state predisposte durante il primo lockdown per esigenze temporanee. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 23-ter, 31 e 32 d.P.R. 380/2001, nonché dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative, sostenendo che, in assenza di opere edilizie da demolire, l'ottemperanza avrebbe dovuto limitarsi al ripristino della destinazione originaria e contestando la previsione dell'acquisizione al patrimonio comunale e della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza. Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente aveva già rimosso la cucina e le camere da letto e che il Comune aveva attestato l'avvenuto ripristino.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva già eseguito il ripristino richiesto e il Comune ne aveva attestato l'avvenuta ottemperanza. Il Collegio ha comunque esaminato le censure in via subordinata, ritenendole infondate. Ha ritenuto che la presenza di una vera e propria cucina e, soprattutto, di due camere da letto costituisse elemento sintomatico, adeguatamente valorizzato dall'amministrazione, dell'effettivo uso abitativo dell'immobile, non essendo stata provata la riferita origine temporanea delle camere durante l'emergenza pandemica. Il cambio da uso ufficio a uso abitativo coinvolge categorie funzionali autonome e non omogenee, incide sul carico urbanistico e costituisce mutamento urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere. In base all'art. 12, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 16/2016, il mutamento di destinazione non consentito dagli strumenti urbanistici e comportante variazione degli standard integra una variazione essenziale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto la censura, oltre che priva di interesse dopo l'ottemperanza, infondata: l'amministrazione, accertato l'abusivo mutamento di destinazione, era vincolata ad adottare la sanzione ripristinatoria e a indicare le conseguenze legali dell'eventuale inottemperanza, anche quando il mutamento sia avvenuto senza opere edilizie. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie…

    Il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante anche senza opere quando comporta il passaggio tra categorie funzionali diverse e incide sul carico urbanistico.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'ingiunzione di demolizione e delle conseguenze dell'inottemperanza è applicabile anche nell'ambito del ripristino conseguente a un abusivo mutamento di destinazione d'uso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'indicazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza costituisce conseguenza prevista dalla legge, che l'amministrazione deve richiamare nell'ordinanza di ripristino.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione e alla sanzionabilità della variazione edilizia, ma il Collegio fonda la decisione principalmente sull'art. 23-ter e sulla disciplina regionale.

  • art. 12, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 16/2016

    Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

    Il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato, da ufficio ad abitazione, costituisce variazione essenziale quando comporta una modifica degli standard e dei carichi urbanistici.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 16/2016

    Rende applicabile in Sicilia l'art. 23-ter d.P.R. 380/2001.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; nel testo l'articolo è parzialmente oscurato.

Massime di principio

  • Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome e non omogenee è urbanisticamente rilevante e richiede il titolo edilizio previsto dall'ordinamento, anche quando sia realizzato senza opere edilizie.
  • La presenza congiunta di una cucina e di camere da letto in un'unità assentita come ufficio costituisce elemento obiettivo idoneo a dimostrare l'effettivo mutamento della destinazione d'uso verso quella abitativa, salvo prova contraria adeguata.
  • Ai sensi della disciplina regionale siciliana, il mutamento di destinazione d'uso verso una destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici integra variazione essenziale quando comporta una variazione degli standard urbanistici e del carico urbanistico.
  • Accertato un abusivo mutamento di destinazione d'uso, l'amministrazione deve adottare la misura ripristinatoria prevista dalla legge e indicare le conseguenze legali dell'eventuale inottemperanza, anche se il mutamento è avvenuto senza opere materiali autonomamente demolibili.
  • L'esecuzione spontanea del ripristino richiesto dall'ordinanza determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto, con conseguente improcedibilità del ricorso; le censure possono essere esaminate solo in via subordinata per verificarne l'infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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