Sentenza n. 1432/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno, II Settore – Armi ed Esplosivi, in ordine alla memoria difensiva e contestuale istanza di revoca ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata in data 10 luglio 2025 dal ricorrente, con contestuale istanza di revoca del provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni ex art. 39 TULPS; nonché per l’accertamento, nel merito della carenza dei presupposti di fatto e di diritto applicativi della procedura di urgenza di cui all’art. 39 del TULPS, per l’effetto per l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento cautelare del ritiro di armi e rispettiva licenza, operato ex. Art. 39 TULPS e notificato in data. 17 giugno 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni notificato il 17 giugno 2025 e provvedimento questorile di revoca delle armi e del porto d'armi dell'8 agosto 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto inizialmente l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura su una memoria difensiva e contestuale istanza di revoca presentata il 10 luglio 2025, nonché l'annullamento del ritiro cautelare di armi e munizioni adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS e dell'eventuale successivo provvedimento di revoca, rifiuto o ritiro delle armi e del porto d'armi. La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata inammissibile con ordinanza, poiché l'Amministrazione aveva già adottato il provvedimento espresso di revoca delle armi l'8 agosto 2025, prima della notificazione del ricorso. Quanto alla domanda impugnatoria, il ricorrente ha dedotto il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari, nonché la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. Ha valorizzato, in particolare, il proprio ruolo di vittima dell'aggressione e l'assenza di accertamenti definitivi a suo carico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'esame delle ulteriori eccezioni di rito formulate dall'Amministrazione. Ha ritenuto che, in materia di detenzione e porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, esercitata in funzione cautelare e preventiva della pubblica e privata incolumità, non sanzionatoria. Il giudizio di affidabilità non richiede la prova di un uso improprio già verificatosi né un accertamento penale definitivo, ma può fondarsi su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, e su fatti anche isolati, non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché sintomatici di una situazione di conflittualità, aggressività o insufficiente autocontrollo. Nel caso concreto, dagli atti risultava una grave conflittualità tra il ricorrente e altri soggetti: il ricorrente aveva riferito di minacce e aggressioni e aveva dichiarato che, qualora gli aggressori si fossero nuovamente presentati presso la sua abitazione, avrebbe utilizzato le armi per sparare loro; nella stessa giornata, uno dei soggetti querelati aveva denunciato a sua volta minacce con un coltello e il lancio di pietre da parte del figlio del ricorrente. Tale quadro è stato ritenuto sufficiente a giustificare, in chiave preventiva, il ritiro e i successivi provvedimenti limitativi, anche in assenza di un uso improprio delle armi già verificatosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente l'adozione del ritiro cautelare delle armi quando ricorrono esigenze preventive connesse al rischio di abuso e alla tutela della pubblica e privata incolumità.
art. 11 TULPS
Concorre a fondare il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del soggetto in materia di armi in funzione cautelare e preventiva.
art. 43 TULPS
Richiamato quale base dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità e disponibilità delle armi, non aventi natura sanzionatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La memoria difensiva e l'istanza di revoca presentate dal ricorrente erano riferite al procedimento relativo ai provvedimenti sulle armi; la domanda avverso il silenzio è stata dichiarata inammissibile perché il procedimento era stato definito con un provvedimento espresso anteriore alla notificazione del ricorso.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che detenzione e porto d'armi costituiscono eccezioni al generale divieto penalmente previsto.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per sottolineare l'assenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d'armi.
Massime di principio
- In materia di detenzione e porto d'armi non sussiste una posizione di diritto soggettivo alla disponibilità dell'arma; l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità per la tutela preventiva della pubblica e privata incolumità.
- I provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono essere fondati sul rischio di abuso delle armi anche quando non sia stato accertato un loro uso improprio.
- La valutazione dell'affidabilità del detentore di armi può essere compiuta mediante una prognosi probabilistica, secondo un attendibile grado di verosimiglianza e il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere lo standard di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini dei provvedimenti limitativi in materia di armi possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, situazioni personali o vicende prive di rilevanza penale e non direttamente attinenti all'uso delle armi, quando rivelino conflittualità, aggressività, scarso equilibrio o insufficiente capacità di autocontrollo.
- Una grave conflittualità interpersonale, accompagnata da dichiarazioni indicative della disponibilità a usare le armi contro gli antagonisti, può giustificare il ritiro cautelare e la revoca delle armi e del porto d'armi anche se l'uso improprio non si è ancora verificato e il destinatario si considera vittima della vicenda.
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della notificazione del ricorso, l'amministrazione abbia già definito il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
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