Cassazione Civile, Ordinanza n. 16084/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di un consorzio operante nell’installazione di impianti elettrici, elettronici e termoidraulici e in lavori edili. Il contribuente impugnava l’atto contestando: la mancata deduzione di oneri finanziari derivanti da contratti swap; il mancato riconoscimento della deducibilità di costi assicurativi per responsabilità civile e tutela giudiziaria di amministratori e sindaci; la detrazione integrale dell’IVA fatturata dalle consorziate nonostante il consorzio avesse fatturato al committente con aliquota agevolata; l’omessa contabilizzazione di ricavi da interessi attivi su finanziamenti infragruppo; la mancata deduzione di costi di pubblicità e promozione. In appello la CTR aveva respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento anche sulle sanzioni. In cassazione il consorzio deduceva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 109 e 112 TUIR sulla indeducibilità degli interessi passivi da derivati non di copertura; 2) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 sulla detraibilità dell’IVA pagata alle consorziate; 3) violazione dell’art. 109 TUIR sulla deducibilità di assicurazione amministratori/sindaci e spese pubblicitarie; 4) violazione degli artt. 109 e 163 TUIR per l’asserita doppia imposizione sui ricavi da finanziamento infragruppo contabilizzati nel 2007; 5) violazione della disciplina sanzionatoria per la ritenuta non applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che gli interessi passivi sono deducibili senza necessità di un giudizio di inerenza, nei limiti della disciplina speciale dell’art. 96 TUIR; ha invece respinto il secondo motivo, ritenendo che nel mandato senza rappresentanza ai fini IVA la detrazione spetta solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta e non per l’IVA versata in eccedenza rispetto all’aliquota corretta; ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, perché le valutazioni sull’inerenza dei costi assicurativi e pubblicitari sono giudizi di fatto riservati al merito, e il quarto motivo, perché non risultava proposta nei gradi di merito una specifica domanda di compensazione/rimborso; ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per i componenti negativi diversi dagli interessi passivi la deducibilità è subordinata al nesso di inerenza; gli interessi passivi seguono una disciplina diversa e non richiedono tale giudizio
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
costituisce la disciplina speciale che limita misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili, senza imporre un giudizio di inerenza
art. 112 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità delle operazioni fuori bilancio e degli swap non di copertura
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il diritto alla detrazione dell’IVA è circoscritto all’imposta effettivamente dovuta e non si estende all’IVA indebitamente applicata o corrisposta in eccedenza
art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni anche nei rapporti tra mandante e mandatario, con conseguente applicazione del regime IVA corrispondente all’operazione sottostante
art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla deduzione dei ricavi/costi e alla imputazione temporale dei componenti di reddito
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente per sostenere la regola sull’imputazione temporale e il rischio di doppia imposizione
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato in tema di sanzioni tributarie e loro applicabilità
d.l. 15 febbraio 2000, n. 21
richiamato in tema di esclusione/inapplicabilità delle sanzioni
R.M. n. 334298 del 5 gennaio 1982
invocata dal ricorrente per sostenere che, in caso di fattura regolarmente registrata e imposta applicata in misura superiore al dovuto, non ricorre indebita detrazione
Massime di principio
- Gli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono deducibili secondo la disciplina speciale che ne regola misura e modalità; non è necessario svolgere un autonomo giudizio di inerenza, diversamente da quanto avviene per gli altri componenti negativi di reddito.
- Nel mandato senza rappresentanza, ai fini IVA, l’operazione tra mandatario e mandante è fiscalmente rilevante e la detrazione può essere esercitata solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per l’operazione imponibile; non sussiste diritto alla detrazione dell’IVA applicata in eccedenza rispetto all’aliquota corretta.
- La valutazione sull’inerenza di costi quali assicurazioni per amministratori/sindaci o spese pubblicitarie è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Non può essere prospettata in cassazione una domanda di compensazione o di rimborso se nei gradi di merito non risulta che la relativa questione sia stata specificamente dedotta e trattata.
- Le censure sulle sanzioni restano assorbite quando l’accoglimento, anche parziale, del ricorso imponga la cassazione della sentenza per i capi sostanziali oggetto di rinvio.
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