Sentenza del 19/09/2016 n. 1534 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazione in presenza di residenze individuali dei due coniugi - Sussiste se c'è coabitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon la sentenza Cass. civ. n. 25893/2015, la Corte di cassazione ha affermato che l’agevolazione ICI per l’abitazione principale può essere riconosciuta anche se i coniugi hanno residenze anagrafiche individuali differenti, purché sussista la coabitazione e l’immobile costituisca effettivamente la residenza della famiglia. Il principio valorizza la residenza familiare complessiva rispetto alla posizione anagrafica separata dei singoli coniugi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto alle agevolazioni ICI previste per l’abitazione principale quando i due coniugi risultano anagraficamente residenti in abitazioni diverse. La questione era stabilire se la diversa residenza individuale dei coniugi escludesse il requisito della residenza nell’abitazione principale. La Corte ha ritenuto rilevante la residenza della famiglia e la situazione di coabitazione effettiva, non la mera residenza anagrafica separata dei singoli coniugi.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull’abitazione principale
Le agevolazioni spettano quando l’immobile rappresenta effettivamente l’abitazione principale del nucleo familiare. La diversa residenza anagrafica dei coniugi non esclude automaticamente il beneficio se è dimostrata la coabitazione e la residenza della famiglia nell’immobile.
Cassazione civile, sentenza n. 25893/2015
Ai fini tributari, il requisito della residenza deve essere valutato con riferimento alla residenza della famiglia e non necessariamente a quella individuale di ciascun coniuge; la coabitazione effettiva può quindi consentire il riconoscimento dell’agevolazione.
Massime di principio
- Nel riconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale, la sola diversa residenza anagrafica dei coniugi non è necessariamente decisiva.
- Occorre verificare la situazione concreta: coabitazione effettiva, dimora abituale e destinazione dell’immobile a residenza della famiglia.
- Il contribuente deve poter dimostrare che l’immobile costituisce realmente il centro della vita familiare; la mera intestazione o una dichiarazione formale possono non essere sufficienti.
- L’amministrazione non dovrebbe negare automaticamente il beneficio sulla base della sola separazione delle residenze anagrafiche, ma deve valutare la concreta residenza familiare.
- Il principio è riferito alla specifica disciplina ICI e va verificata la disciplina vigente per altre imposte o per periodi successivi, come IMU e relative agevolazioni.
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