Provvedimento AGCM C12806 n. 31897 del 17/03/2026
SOCOGAS RETE/RAMO DI AZIENDA DI F.LLI GIBERTINI FU GINO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSocogas Rete acquisisce il controllo esclusivo di New Rete, mediante conferimento di un ramo d’azienda relativo a impianti di distribuzione carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria in alcune province dell’Emilia-Romagna. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, ne verifica la soglia di notificabilità e analizza gli effetti nei mercati locali della distribuzione retail di carburanti. Poiché le sovrapposizioni competitive risultano limitate e le quote congiunte post-merger restano basse, l’Autorità decide di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
Socogas Rete / ramo di azienda di F.lli Gibertini fu Gino: acquisizione del controllo esclusivo, autorizzata senza avvio istruttoria
Socogas Rete / ramo di azienda di F.lli Gibertini fu Gino: acquisizione del controllo esclusivo
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina l’acquisizione del controllo esclusivo di New Rete S.r.l. da parte di Socogas Rete S.r.l., mediante l’acquisto dell’intero capitale della target nella quale sarà conferito un ramo d’azienda relativo a impianti di distribuzione carburanti. L’operazione è comunicata ai fini della disciplina sulle concentrazioni e viene decisa in fase pre-istruttoria con esito positivo.
Le parti e l’operazione
Socogas Rete S.r.l. opera a livello nazionale nella commercializzazione di prodotti petroliferi e nella gestione di reti di impianti, ed appartiene al Gruppo Socogas, attivo nella distribuzione e vendita di prodotti energetici. Nel 2024 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [100-582] milioni di euro.
New Rete S.r.l. appartiene a F.lli Gibertini fu Gino S.p.A. ed è la società nella quale confluirà il ramo d’azienda relativo a una rete di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria ubicati in diverse province dell’Emilia-Romagna, in particolare Modena, Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. Il ramo d’azienda ha realizzato nel 2024 un fatturato in Italia di circa [35-100] milioni di euro.
L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Socogas, dell’intero capitale sociale di New Rete e quindi del suo controllo esclusivo.
Pattuizioni accessorie
L’operazione prevede un accordo di non concorrenza e non sollecitazione volto a preservare l’avviamento e la clientela fidelizzata. Il venditore si impegna, per cinque anni dal closing e per tutto il territorio italiano, a non svolgere attività di distribuzione al pubblico di carburanti, salvo specifiche eccezioni per alcuni impianti indicati nell’accordo, e a non instaurare o sollecitare rapporti di lavoro con i dipendenti della target.
L’Autorità ritiene tali pattuizioni accessorie all’operazione solo entro limiti più ristretti: esse devono essere geograficamente limitate alle aree in cui il ramo d’azienda acquisito svolge le attività e non possono eccedere la durata di due anni, in assenza di trasferimento di know-how verso l’acquirente, che è già attivo nei mercati interessati.
Qualificazione giuridica e quadro normativo
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. L’operazione ricade nella disciplina nazionale, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. È inoltre soggetta all’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in ragione del superamento della soglia di fatturato complessivo in Italia pari a 582 milioni di euro e della soglia individuale di 35 milioni di euro per almeno due imprese interessate.
Mercato rilevante
Il ramo d’azienda oggetto di conferimento opera nella vendita di carburanti per autotrazione tramite impianti di distribuzione stradale situati in specifiche province emiliane, e la quasi totalità degli impianti è a marchio Esso.
L’Autorità richiama i propri precedenti e afferma che, nei mercati della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete, non si distinguono le diverse tipologie di carburante sotto il profilo merceologico. Viene invece mantenuta la distinzione tra rete autostradale e rete stradale ordinaria, oggetto dell’operazione. La dimensione geografica è locale e coincide con i bacini di utenza dei singoli impianti, individuati per la rete stradale ordinaria con un raggio pari a 15 minuti di percorrenza.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’analisi dell’Autorità individua quattro catchment areas in cui si verificano sovrapposizioni tra gli impianti del gruppo Socogas e quelli del ramo d’azienda ceduto: Parma, Carpi, Modena e Novi di Modena.
Sulla base dei dati volumetrici disponibili, le quote congiunte post-merger risultano:
- inferiori al 3% a Parma;
- inferiori al 10% a Carpi;
- inferiori al 3% a Modena;
- inferiori al 20% a Novi di Modena.
Alla luce di tali valori, l’operazione non appare idonea a determinare criticità concorrenziali nei mercati locali interessati.
Esito del procedimento
L’Autorità ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990 e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990 e dispone la comunicazione dell’esito alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Parti e operazione
Socogas Rete S.r.l., attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi e nella gestione di reti di impianti, acquisisce il controllo esclusivo di New Rete S.r.l., società nella quale sarà conferito il ramo d’azienda relativo a una rete di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione situati in varie province emiliane. L’operazione riguarda la vendita al dettaglio di benzina, gasolio e GPL.
Qualificazione giuridica e notificabilità
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. L’operazione rientra nella disciplina nazionale, non essendo applicabile l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta a comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia supera 582 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano individualmente 35 milioni di euro.
Covenants accessori
L’accordo prevede obblighi di non concorrenza e non sollecitazione a carico del venditore per cinque anni e per l’intero territorio italiano. L’Autorità li considera accessori solo entro limiti più ristretti: devono essere circoscritti alle aree geografiche in cui opera il ramo ceduto e non eccedere due anni, in assenza di trasferimento di know-how. Oltre tali limiti, l’Autorità si riserva di valutarli caso per caso.
Mercato rilevante
Il mercato rilevante è individuato nella distribuzione di carburanti per autotrazione in rete stradale ordinaria, senza distinzione tra benzina, gasolio e GPL. L’Autorità distingue tale mercato da quello autostradale e ne delimita la dimensione geografica a livello locale, coincidente con i bacini di utenza attorno ai singoli impianti, calcolati nel caso della rete stradale ordinaria con un raggio pari a 15 minuti di percorrenza.
Effetti concorrenziali
L’analisi evidenzia quattro aree di sovrapposizione competitiva tra gli impianti del gruppo Socogas e quelli del ramo d’azienda ceduto: Parma, Carpi, Modena e Novi di Modena. Le quote congiunte post-merger risultano inferiori al 3% a Parma e Modena, inferiori al 10% a Carpi e inferiori al 20% a Novi di Modena. In ragione di tali livelli, l’operazione non appare idonea a generare criticità concorrenziali nei mercati locali interessati.
Esito
L’Autorità ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990 e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.
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