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Sentenza

Sentenza n. 7508/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per affari n. 2024-8188, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran il 09.12.2024 e notificato il 18.12.2024.

Giustizia amministrativa202506010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per affari emanato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran il 9 dicembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per affari, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza collegiale n. 5797/2025. In seguito, il visto è stato rilasciato, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il visto d'ingresso era stato rilasciato successivamente alla proposizione del ricorso e all'ordinanza cautelare favorevole ai fini del riesame. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'esito della vicenda processuale, e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa mediante rilascio del visto ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto d'ingresso, l'Amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal rilascio del titolo richiesto durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'evento sopravvenuto.
  • L'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, seguito dal rilascio del titolo amministrativo richiesto, costituisce elemento rilevante per la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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