Cassazione Civile, Ordinanza n. 18887/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia del ricorrente aderita dalla controparte costituita. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il giudizio di cassazione è stato instaurato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1319/2021. Tuttavia, prima della decisione nel merito, il ricorrente ha depositato dichiarazione di intervenuta transazione tra le parti in data 16 maggio 2024 e ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La controricorrente costituita ha aderito alla rinuncia e ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Gli intimati non costituiti non risultano aver svolto attività processuale. Non emergono dal testo i motivi sostanziali originari del ricorso, poiché la definizione della causa è avvenuta per rinuncia successiva alla transazione.
Norme richiamate
rinuncia al proposto ricorso
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la transazione e comunicata in giudizio, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio se accettata o comunque aderita dalla controparte costituita nei casi previsti.
combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso e adesione della controparte costituita, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione e regolare le spese secondo quanto richiesto dalle parti.
Massime di principio
- La transazione intervenuta tra le parti, seguita da rinuncia al ricorso per cassazione, consente la definizione del giudizio in rito mediante estinzione, senza esame del merito.
- Quando la parte resistente costituita aderisce alla rinuncia del ricorrente, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta congiuntamente dalle parti costituite.
Come è indicizzato
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