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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18887/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia del ricorrente aderita dalla controparte costituita. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il giudizio di cassazione è stato instaurato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1319/2021. Tuttavia, prima della decisione nel merito, il ricorrente ha depositato dichiarazione di intervenuta transazione tra le parti in data 16 maggio 2024 e ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La controricorrente costituita ha aderito alla rinuncia e ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Gli intimati non costituiti non risultano aver svolto attività processuale. Non emergono dal testo i motivi sostanziali originari del ricorso, poiché la definizione della causa è avvenuta per rinuncia successiva alla transazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia al proposto ricorso

    La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la transazione e comunicata in giudizio, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio se accettata o comunque aderita dalla controparte costituita nei casi previsti.

  • art. 391 c.p.c.

    combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso e adesione della controparte costituita, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione e regolare le spese secondo quanto richiesto dalle parti.

Massime di principio

  • La transazione intervenuta tra le parti, seguita da rinuncia al ricorso per cassazione, consente la definizione del giudizio in rito mediante estinzione, senza esame del merito.
  • Quando la parte resistente costituita aderisce alla rinuncia del ricorrente, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta congiuntamente dalle parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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