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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19147/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione in strumenti derivati (interest rate swap) risalente al 22/08/2007 e da un rapporto di conto corrente intestato alla società cliente. In primo grado era stata dichiarata la nullità del contratto IRS, ritenendo che una comunicazione della banca del 18/06/2010 integrasse confessione stragiudiziale circa la mancata stipulazione dell’operazione, con condanna dell’istituto alla restituzione di somme. La banca aveva poi ottenuto in appello la riforma della sentenza: la Corte territoriale aveva ritenuto che l’unico contratto scritto fosse il contratto quadro del 05/03/2007, che le singole operazioni potevano essere concluse anche telefonicamente, che esistesse una conferma dell’operazione del 22/08/2007 sottoscritta dalla cliente e che la missiva del 18/06/2010 fosse una semplice comunicazione informativa e non una confessione. Con il ricorso per cassazione la società cliente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 221 ss. c.p.c., 2697, 2702 e 2725 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il documento prodotto dalla banca non fosse un unico atto inscindibile ma un collage di fogli separati, alcuni firmati e altri no, con incongruenze interne e rispetto ad altra documentazione, sicché non poteva valere come prova senza querela di falso; (2) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e degli artt. 2730 e 2732 c.c., oltre omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la lettera del 18/06/2010 avesse valore confessorio, provenisse dalla direzione generale della banca e fosse stata emessa anche in risposta a una richiesta ex art. 119 TUB; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale della banca sul saldo del conto corrente, assumendo che, cadute le prime due statuizioni, tale domanda avrebbe dovuto essere respinta per difetto di prova scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché dirette non contro fatti storici decisivi omessi, ma contro la valutazione di documenti e argomentazioni difensive; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla querela di falso perché, una volta accertata dal giudice di merito l’unitarietà del documento, la sottoscrizione anche solo dell’ultimo foglio rende la scrittura efficace nel suo complesso e impone alla parte che ne contesta il contenuto la proposizione della querela di falso; ha reputato inammissibili anche le doglianze sulla missiva del 18/06/2010 perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assenza di valore confessorio della lettera, e perché mancava una specifica critica alla qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma alla fattispecie, non la contestazione della ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rilevano omissioni di elementi istruttori, deduzioni difensive o questioni di merito.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni sulla querela di falso.

  • artt. 2697, 2702 e 2725 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’insufficienza probatoria del documento prodotto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza relativa alla tardività di una contestazione è inammissibile se la decisione impugnata non si fonda su tale profilo.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione richiede che la dichiarazione abbia effettivo carattere confessorio; la Corte d’appello ha escluso che la missiva bancaria avesse tale natura.

  • art. 2732 c.c.

    Inapplicabile quando il giudice di merito non ha ritenuto esistente alcuna confessione da revocare.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione bancaria fosse resa in adempimento di un obbligo informativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la mera lettura delle prove o la valutazione di argomenti difensivi: occorre indicare un preciso fatto storico, decisivo e non esaminato.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non ricorre quando la critica investe la ricostruzione del contenuto di un documento o la sua attendibilità probatoria, trattandosi di valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Se il giudice di merito accerta che una scrittura privata costituisce un unicum logico e lessicale, la sottoscrizione anche di uno solo o dell’ultimo dei fogli è idonea a riferire la dichiarazione all’intero documento; per contestarne la provenienza o il contenuto occorre proporre querela di falso.
  • La parte che deduce la confessione stragiudiziale deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi sul carattere confessorio della dichiarazione: è inammissibile limitarsi a contestazioni astratte o non pertinenti rispetto alla motivazione impugnata.
  • La censura in cassazione deve colpire specificamente il decisum della sentenza impugnata; i motivi che si risolvono in mere riproposizioni delle difese di merito o che non attingono la ratio della decisione sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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