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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire per intervento di ampliamento dell'unità immobiliare residenziale alla contrada Pignatella, numero 6C proc. Sue_pdc-00018-2024.prot. 24807 del 28.3.2024 trasmesso in data 9 maggio 2025, protocollo in uscita prt. G0035809/2025; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202501197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del permesso di costruire per l'ampliamento di un'unità immobiliare residenziale in area interessata da vincolo cimiteriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della l. n. 166/2002, della normativa regionale campana, dell'art. 32 delle NTA del PUC e il difetto di istruttoria, sostenendo che il PUC comunale avrebbe legittimamente ridotto a 100 metri la fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'ASL, e che l'intervento sarebbe collocato al di fuori della fascia rilevante secondo lo strumento urbanistico. In secondo luogo, ha invocato la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di legittimo affidamento, logicità e coerenza, richiamando precedenti titoli edilizi rilasciati nella medesima area ai danti causa o ad altri proprietari. In terzo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 241/1990, dell'art. 10-bis della medesima legge, il difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, nonché disparità di trattamento e irragionevolezza, sostenendo che il diniego avrebbe reiterato le ragioni del preavviso senza esaminare adeguatamente le osservazioni presentate. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anche l'inammissibilità, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto decisivo il fatto che l'area interessata dall'ampliamento fosse gravata da vincolo cimiteriale. L'art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934 configura un vincolo assoluto di inedificabilità, operante ex lege, con efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici e prevalente su eventuali disposizioni urbanistiche incompatibili. Il vincolo impedisce la realizzazione di nuovi edifici e opere incompatibili senza necessità di una valutazione concreta della compatibilità dell'intervento con gli interessi tutelati. Il Collegio ha chiarito che la deroga prevista dall'art. 338, comma 2, riguarda la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza inferiore dal centro abitato, previo parere dell'ASL, e non consente interventi edilizi privati nella fascia di rispetto. Sono state quindi ritenute infondate le doglianze fondate sul PUC, sulla riduzione della fascia a 100 metri e sul precedente parere sanitario. È stata esclusa anche la tutela del legittimo affidamento: i precedenti titoli edilizi, comprese autorizzazioni in sanatoria, non possono fondare un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione incompatibile con un vincolo legale, né il decorso del tempo o il rilascio di titoli analoghi possono legittimare interventi abusivi o comunque vietati. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse puntualmente controdedotto alle osservazioni e ha ribadito che la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che emerga la loro considerazione complessiva nella formazione della decisione. Il diniego è stato inoltre qualificato come atto vincolato.

Norme richiamate

  • art. 338 r.d. n. 1265/1934

    I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste nella legge.

    La disposizione impone un vincolo assoluto di inedificabilità, direttamente applicabile e prevalente su eventuali previsioni urbanistiche contrastanti. La deroga prevista dal comma 2 riguarda la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri, non gli interventi edilizi privati.

  • art. 57 d.P.R. n. 285/1990

    È richiamato quale ulteriore fonte del vincolo cimiteriale assoluto di inedificabilità.

  • art. 28 l. n. 166/2002

    È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della fascia di rispetto cimiteriale; il giudice ne esclude l'applicabilità quale fondamento di una deroga per interventi edilizi privati.

  • punto 1.7 l.r. Campania n. 14/1982

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la riduzione della fascia di rispetto, ma il giudice ritiene comunque prevalente il vincolo legale di cui all'art. 338 del r.d. n. 1265/1934.

  • art. 32 NTA del PUC del Comune di Avellino

    La previsione urbanistica sulla fascia di rispetto cimiteriale non può derogare al vincolo assoluto imposto dalla legge statale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La motivazione finale non deve contenere una confutazione analitica di ogni osservazione procedimentale; è sufficiente che dimostri che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è ritenuto adeguatamente motivato attraverso il richiamo all'ostacolo legale rappresentato dal vincolo cimiteriale e alle osservazioni esaminate.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non consente di superare un vincolo legale assoluto né fonda un affidamento contrario alla disciplina imperativa.

Massime di principio

  • Il vincolo cimiteriale previsto dall'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 è un vincolo assoluto di inedificabilità, operante ex lege con efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici e prevalente su eventuali previsioni urbanistiche incompatibili.
  • La deroga prevista dall'art. 338, comma 2, del r.d. n. 1265/1934 riguarda la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza inferiore dal centro abitato, previo parere dell'autorità sanitaria, e non abilita alla realizzazione di interventi edilizi privati nella fascia di rispetto.
  • In presenza di un vincolo cimiteriale assoluto, il diniego del titolo edilizio ha natura vincolata e non richiede una valutazione discrezionale sulla concreta compatibilità dell'opera con gli interessi tutelati dal vincolo.
  • Il rilascio di precedenti titoli edilizi, anche in sanatoria, così come il decorso del tempo o l'esistenza di opere analoghe, non crea un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia incompatibile con un vincolo legale.
  • Ai fini dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che dal provvedimento risulti la considerazione complessiva delle osservazioni e delle ragioni per cui permangono i presupposti ostativi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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