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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16181/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato su indagini finanziarie sui conti correnti intestati alla ditta individuale del contribuente, contestando maggiori ricavi e ritenendo non giustificati versamenti e prelevamenti bancari. Il contribuente aveva prodotto giustificazioni documentali nel contraddittorio endoprocedimentale, ma i giudici tributari di primo e secondo grado avevano ritenuto non provate le movimentazioni e avevano rigettato il ricorso. In cassazione il contribuente ha dedotto, come unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato il verbale di accertamento con adesione e il contraddittorio nel quale l'amministrazione avrebbe riconosciuto la completa giustificazione dei versamenti sul conto corrente. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando un error in procedendo della CTR per aver dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione incidentale, e al contempo infondata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta privata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni di inammissibilità della controparte circa la tempestività e la validità della notificazione del ricorso per cassazione, affermando che il ricorso era stato proposto entro il termine lungo, computato con la sospensione feriale, ed era stato validamente notificato via PEC. Nel merito del motivo principale, la Corte ha applicato l'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. sul presupposto della doppia conforme, rilevando che la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, entrambe incentrate sull'insufficienza della prova offerta dal contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie. Da ciò è derivata l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Base normativa dell'accertamento sui maggiori ricavi derivanti dalle risultanze delle indagini finanziarie.

  • art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'utilizzo delle indagini finanziarie e delle presunzioni sulle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento.

  • art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Costituisce base parallela per le indagini finanziarie in materia IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera il filtro della doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, se appello e primo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • legge 21 gennaio 1994, n. 53

    artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11

    Disciplina la notificazione degli atti da parte degli avvocati, anche tramite PEC.

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato per la disciplina delle notificazioni telematiche.

  • art. 18 d.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato quale fonte regolamentare sulle notificazioni telematiche.

  • artt. 13 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014

    Richiamati come regole tecniche della notifica telematica.

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Richiamato come regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata.

  • D.P.C.M. 2 novembre 2005

    Richiamato per le regole tecniche di formazione, trasmissione e validazione della PEC.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto: in tal caso opera la preclusione derivante dalla doppia conforme di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
  • La doppia conforme sussiste quando le due decisioni di merito si fondano sulla medesima ratio decidendi in punto di fatto, anche se la motivazione non sia identica parola per parola, purché l'accertamento fattuale sia sostanzialmente sovrapponibile.
  • Nelle controversie fondate su indagini bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione specifica e adeguata delle movimentazioni contestate; deduzioni generiche o documentazione non idonea non sono sufficienti a superare la presunzione posta a base dell'accertamento.
  • La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, ove effettuata nel rispetto della disciplina normativa richiamata, è valida; l'ordinaria natura civile del giudizio di legittimità non è esclusa dalla materia tributaria della controversia di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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