Cassazione Penale, Sentenza n. 30861/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione relativa alla confisca della somma di € 5.590,00 sottoposta a sequestro il 23/11/2021. L’imputato contestava che, essendogli stata contestata la sola detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la somma trovata in parte nella sua abitazione e in parte nel vano sottosella del suo motorino doveva essergli restituita e non poteva essere considerata profitto del reato per giustificare la confisca.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro. Ha ritenuto che, nella ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, la confisca del denaro possa essere ordinata solo se ricorrono i presupposti dell’art. 240, primo comma, c.p., cioè quando la somma sia il profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato. Poiché all’imputato è stata contestata solo la detenzione e non la cessione, manca il nesso necessario tra il reato ascritto e la somma sequestrata: eventuali proventi di pregresse cessioni sarebbero estranei alla responsabilità dichiarata. Di conseguenza la confisca della somma è stata annullata senza rinvio e la somma è stata ordinata restituita all’avente diritto. Le altre statuizioni della sentenza impugnata restano in piedi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
Costituisce il capo di imputazione contestato (detenzione di sostanze stupefacenti). Quando sussiste soltanto questa fattispecie, la confisca del denaro può essere disposta solo se risulta che la somma costituisce il profitto del medesimo reato ai sensi dell'art. 240 c.p.
art. 240 c.p.
art. 240, primo comma, cod. pen.
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; il "profitto" è il vantaggio economico ricavato direttamente o indirettamente dalla commissione del reato. Richiede il nesso specifico tra il reato per cui si condanna e l'oggetto della confisca.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare il rito con cui il Tribunale ha pronunciato la sentenza (patteggiamento/accordo o giudizio abbreviato equivalente nelle procedure applicate).
art. 99 c.p.
Richiamato come norma del codice penale citata nella sentenza di primo grado (norma generale sulla continuazione o altre circostanze?), citazione contestuale alla fattispecie ritenuta dal Tribunale.
art. 87 d.P.R. 309/90
Norma richiamata dal Tribunale in relazione alle misure sulle cose relative agli stupefacenti (confisca/distruzione), applicabile agli stupefacenti stessi e al materiale sequestrato ma distinta dalla disciplina sulla confisca del denaro come profitto.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
art. 85 bis d.P.R. n. 309/90
Citato come riferimento normativo che non trova applicazione nel caso concreto per giustificare la confisca del denaro quando è contestata solo la detenzione e non la cessione o il traffico.
art. 240-bis c.p. (ex art. 12-sexies D.L. n. 356/1992)
art. 240 bis cod. pen. (già art. 12 sexies decreto-legge n. 356/1992)
Norma richiamata storicamente come disciplina speciale sulla confisca per talune fattispecie, ma ritenuta non applicabile per giustificare la confisca del denaro riferita a condotte non contestate nel processo.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro rinvenute in disponibilità dell'imputato è ammissibile solo se è dimostrabile il nesso diretto tra la somma e il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato (art. 240 c.p.).
- Se all'imputato è contestata soltanto la detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), non è sufficiente il sospetto che la somma derivi da pregresse cessioni: occorre che la confisca riguardi il profitto del reato specificamente accertato.
- La mera impossibilità del soggetto di giustificare la provenienza del denaro, la presenza di appunti o l'assenza di attività lecita non sono automaticamente idonei a stabilire il nesso richiesto dall'art. 240 c.p. se la condotta di spaccio non è stata contestata e accertata.
- Per ottenere la confisca di proventi da spaccio, il pubblico ministero dovrebbe perseguire o dimostrare nella sentenza la natura di profitto collegata alla specifica fattispecie di reato (es. cessione/traffico), altrimenti la confisca può essere annullata e le somme restituite.
- In sede di impugnazione, la Corte può annullare senza rinvio la sola statuizione errata sulla confisca quando questa risulti scollegata dal reato dichiarato e ordinare la restituzione delle somme.
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