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Sentenza

Sentenza n. 6604/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 24 ottobre 2025, comunicato mezzo pec in pari data, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al concorso per il reclutamento di n. 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (CAR25); di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che ha dichiarato il candidato inidoneo al concorso per allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, deducendo: i) genericità, stereotipia e insufficienza della motivazione, per mancata indicazione dei risultati dei test somministrati e delle concrete modalità di svolgimento del colloquio, con violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e dell'art. 10-bis l. 241/1990; ii) omessa valorizzazione della precedente esperienza militare e delle favorevoli valutazioni ricevute, nonché violazione dell'art. 635, comma 2, C.O.M. e delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali; iii) violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza e coerenza dell'azione amministrativa, poiché il ricorrente era risultato idoneo in precedenti procedure concorsuali per il reclutamento nell'Esercito Italiano. È stato chiesto l'annullamento dell'atto, la ripetizione degli accertamenti con diversa commissione e, in subordine, il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il giudizio attitudinale come valutazione tecnico-discrezionale riservata alla Commissione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Ha ritenuto che la procedura fosse articolata in più fasi, comprendenti test, esame del protocollo testologico, valutazione collegiale e colloquio, e che il giudizio finale fosse fondato sull'esame complessivo della condotta e della performance del candidato. La motivazione è stata ritenuta chiara e adeguata, poiché le criticità emerse dai test erano state sottoposte alla Commissione e confermate dal colloquio; non sono state ravvisate contraddizioni tra le valutazioni dei componenti, i test e il giudizio finale. Il superamento di prove attitudinali in altri concorsi e i precedenti positivi maturati nell'Esercito sono stati ritenuti irrilevanti in applicazione del principio di attualità, poiché l'idoneità deve essere verificata con riferimento alla performance resa nella specifica procedura e alle peculiarità del ruolo di carabiniere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 635, comma 2, C.O.M.

    il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non l'ha ritenuta idonea a superare la specificità dell'accertamento attitudinale relativo al ruolo di allievo carabiniere né a rendere decisivi i precedenti di servizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sua applicabilità è stata dedotta dal ricorrente, ma la censura è stata respinta nel quadro della ritenuta adeguatezza della motivazione del giudizio attitudinale.

  • art. 3 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il principio di uguaglianza è stato richiamato dal ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una violazione derivante dal diverso esito di precedenti procedure concorsuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale espresso da una commissione competente nell'ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze di polizia costituisce valutazione tecnico-discrezionale e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sviamento o errore sui presupposti di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • L'accertamento attitudinale può legittimamente fondarsi sulla valutazione complessiva e collegiale di test, questionari, esame del protocollo testologico e colloquio, senza che il colloquio finale debba avere un rilievo preminente rispetto alle altre fasi della selezione.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità è adeguata quando rende comprensibili le criticità rilevate attraverso il percorso valutativo e dà conto della loro conferma nel colloquio, anche mediante valutazioni sintetiche e aggettivazioni, purché il giudizio risulti coerente con gli elementi acquisiti e con le valutazioni collegiali.
  • Il superamento di precedenti prove attitudinali e i precedenti favorevoli di servizio nelle Forze armate non determinano il diritto all'idoneità in una successiva procedura: l'accertamento è retto dal principio di attualità e deve considerare la performance resa nella specifica selezione e l'attitudine richiesta per lo specifico ruolo, anche quando le precedenti esperienze riguardino un diverso corpo o una diversa funzione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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