Cassazione Penale, Ordinanza n. 25846/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che l'ordinanza impugnata fosse congruamente motivata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva respinto la domanda di liberazione anticipata relativa alla frazione detentiva semestrale compresa tra il 1 febbraio 2024 e l'8 agosto 2024. Nel ricorso, articolato in un'unica censura, la difesa non indicava specifici vizi del provvedimento impugnato, ma chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione del merito dei presupposti per concedere il beneficio. Il Tribunale aveva valorizzato il compendio informativo e il fatto che il detenuto aveva ammesso uno dei fatti posti a fondamento del rigetto, non contestando il proprio comportamento del 12 giugno 2024 né la rilevanza della relativa infrazione disciplinare rispetto al percorso trattamentale. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di sorveglianza fosse conforme ai criteri elaborati in tema di liberazione anticipata, secondo cui la condotta del condannato va valutata unitariamente per verificare l'effettiva partecipazione all'opera rieducativa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
liberazione anticipata
Il beneficio richiede una valutazione unitaria della condotta del condannato e dell'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata complessivamente e non per singoli episodi isolati, allo scopo di verificare la concreta adesione al trattamento rieducativo.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti di concessione del beneficio quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia congrua e logica.
- La mancata contestazione di fatti rilevanti, specie se associata all'ammissione di uno degli episodi posti a base del diniego, può legittimare il giudizio negativo sulla partecipazione del detenuto al percorso trattamentale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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