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Ordinanza

Ordinanza n. 509/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti e provvedimenti: 1. Decreto M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024), comunicato al ricorrente in pari data; 2. Circolare del Ministero della Difesa M_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole. 3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\12\2025 : ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL Decreto M_D AB05933 REG2025 0560721 02-12-2025, datato 02.12.2025, e pubblicato in data 09.12.2025, sul sito web del Ministero della Difesa www.concorsi.difesa.it, con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all’ all’Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024).

Giustizia amministrativa202513135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare e successiva graduatoria di merito, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale perché imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale di Taranto per un delitto non colposo. Con una precedente ordinanza cautelare era stato ammesso con riserva alla selezione, ai fini del completamento dell'iter concorsuale e dell'inserimento in graduatoria secondo il punteggio spettante. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria sopravvenuta, lamentando la mancata inclusione tra i vincitori. Il giudice rileva che, sulla base dei titoli posseduti, il punteggio conseguito appare più che sufficiente per l'immissione in ruolo e che risultano disponibili posizioni nella categoria e specialità FCM - Fucilieri di marina, essendo il numero dei vincitori inferiore ai posti messi a concorso. L'ordinanza dà inoltre atto che la notifica del ricorso contro la graduatoria era stata effettuata soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, rendendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando la misura già disposta, ai fini dell'inserimento del ricorrente con riserva nella graduatoria e della successiva immissione in ruolo come volontario in servizio permanente. La valutazione cautelare è fondata sull'apparente sufficienza del punteggio del ricorrente e sulla disponibilità di posti nella categoria e specialità di interesse. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, autorizzando, dato l'elevato numero dei controinteressati, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero della Difesa dell'ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati. Il ricorrente deve provvedere agli adempimenti entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione deve pubblicare gli atti entro quindici giorni dalla richiesta e la prova della pubblicazione deve essere depositata nei successivi dieci giorni, a pena di decadenza. È stato inoltre richiesto un aggiornamento documentato sullo stato o sull'esito del procedimento penale. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR ai fini dell'ammissione con riserva in graduatoria e dell'immissione in ruolo.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Rende necessaria la verifica della notificazione del ricorso ai controinteressati; nel caso concreto la notificazione solo ad alcuni controinteressati ha imposto l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza dei relativi presupposti, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente modalità particolari di notificazione, utilizzate mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato per il termine entro il quale il ricorrente deve depositare l'aggiornamento documentato sul procedimento penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi al procedimento penale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'ammissione con riserva a una procedura concorsuale e la successiva immissione con riserva possono essere disposte quando il punteggio che il candidato conseguirebbe appare sufficiente per il collocamento utile e risultano disponibili posti nella categoria o specialità di riferimento, anche se resta da definire nel merito la legittimità dell'esclusione.
  • Quando viene impugnata una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati la cui posizione può essere incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso.
  • Se il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo termini perentori per la richiesta di pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
  • L'ammissione cautelare con riserva non definisce la posizione sostanziale del candidato e può essere accompagnata dalla richiesta di un aggiornamento documentato sugli sviluppi del procedimento penale rilevante ai fini della selezione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàInvalidità del provvedimentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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