Sentenza del 08/11/2023 n. 31147 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. contestava la legittimità dell'avviso di liquidazione perché, secondo una sentenza del Tribunale di Imperia (n. 123/2015), le era riconosciuto il diritto di subentrare nella posizione soggettiva del terzo acquirente cui la sorella aveva trasferito 5/6 dell'appartamento in violazione del diritto di prelazione; pertanto si sosteneva che si trattasse di un subentro nella posizione del primo acquirente e non di un nuovo trasferimento immobiliare tassabile. In grado amministrativo e di appello l'Erario aveva invece mantenuto la pretesa impositiva (la CTR ritenne che il retrattato potesse chiedere il rimborso all'Agenzia e che la retraente fosse comunque legittimata passiva). In Cassazione la contribuente deduceva plurime violazioni normative (DPR 131/1986 art. 8, DPR 600/1973 art. 67, DPR 131/1986 art. 77, L. 166/2005 art. 1 comma 47, ecc.) e denunciava omissioni di fatto decisivi.
La decisione
Il procedimento di Cassazione è stato dichiarato estinto perché la contribuente ha depositato, entro i termini, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (L. n. 197/2022, commi pertinenti) e il pagamento della prima rata; le parti hanno concordato l'estinzione e il P.G. ne ha richiesto la declaratoria. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Non è stata pronunciata decisione nel merito delle questioni tributarie (sulla qualificazione del subentro rispetto al trasferimento e sul calcolo delle imposte). Rimangono possibili gli effetti e i rimedi collegati alla procedura di definizione (eventuale diniego, impugnazione nei termini previsti, revocazione dell'estinzione se il diniego interviene).
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8
Norma richiamata dai motivi di impugnazione in relazione alla disciplina dell'imposta di registro e delle cause di applicazione delle aliquote/forme fisse; la ricorrente sosteneva che, trattandosi di subentro nella posizione del primo acquirente, non si sarebbe dovuta configurare la normale tassazione per trasferimento immobiliare.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Citato nella doglianza in ordine alla disciplina fiscale collegata alla qualificazione dell'operazione; invocato per dedurre un'erronea determinazione della base imponibile/tributaria.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77
Richiamato in relazione alle modalità di liquidazione e determinazione delle imposte; la ricorrente contestava l'addebito delle imposte correlate al subingresso se dovute solo in caso di rimborso da parte dell'Erario al retrattato.
L. 17 agosto 2005, n. 166, art. 1, comma 47
Citata nel quadro delle regole sulla registrazione/tassazione degli atti traslativi e delle sue eccezioni; usata dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità del subentro.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; operando l'adesione (deposito domanda e pagamento prima rata entro i termini) il processo deve essere dichiarato estinto dall'organo giurisdizionale.
D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. c)
Modifica e precisazione dei termini/procedura per l'adesione alla definizione agevolata; richiamato dalla Corte per motivare l'estinzione del giudizio in presenza della domanda e del pagamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
Richiamato a titolo dei motivi dedotti in Cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi); la Corte non è però entrata nel merito delle censure perché ha dichiarato estinto il processo per adesione alla definizione.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e il versamento della prima rata, se effettuati entro i termini di legge, comportano la declaratoria di estinzione del processo: ciò estingue il processo ma non costituisce pronuncia sul merito delle questioni tributarie.
- Se si opta per la definizione agevolata per ottenere l'estinzione del processo, occorre essere consapevoli che l'estinzione non risolve i profili sostanziali (qualificazione dell'operazione, base imponibile, diritto di rimborso) e che eventuale diniego della definizione da parte dell'amministrazione dà luogo a specifici rimedi (impugnazione e possibilità di revocazione dell'ordinanza di estinzione nei termini previsti).
- Nelle controversie che riguardano il 'subentro' nella posizione soggettiva del primo acquirente (es. esercizio del diritto di retratto o subentro per annullamento/trasferimento in violazione della prelazione) la qualificazione giuridica dell'operazione è determinante ai fini dell'imposizione: se è effettivamente un semplice subentro potrebbe non configurarsi un nuovo trasferimento immobiliare imponibile, ma la valutazione richiede accertamento di merito.
- Se il retrattato ha già versato imposte in occasione dell'originario trasferimento, possono emergere questioni relative al rimborso (a carico dell'Agenzia o della retraente) e alla legittimazione passiva; l'Amministrazione può essere chiamata a rimborsare e poi agire, o il contribuente può essere ritenuto obbligato a rimborsare in sede civile. La situazione è fattuale e va valutata caso per caso.
- In caso di contesa sulla base imponibile (calcolo sulle somme corrispettive e spese d'atto vs. valore catastale), è necessario documentare in modo puntuale quale sia l'elemento rilevante fissato dal giudice civile e come l'Amministrazione abbia determinato la base imponibile; tali profili sono decisivi e, se si intende ottenere una decisione sostanziale favorevole, l'adesione alla definizione agevolata impedisce l'esito giudiziale sul merito.
- Prassi operativa: prima di chiedere l'estinzione per definizione, valutare pro e contro (certezza e chiusura vs perdita della pronuncia sul merito), rispettare scrupolosamente termini e modalità di deposito della domanda e del pagamento, e conservare prova dell'avvenuta trasmissione e del pagamento.
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