Sentenza del 06/05/2016 n. 2731 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo sintetico - Onere della prova - Per l'Ufficio indici indicati nel d.m. - Sufficienza - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione sintetica del reddito effettuata dall'Ufficio sulla base degli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali del 1992, sostenendo implicitamente che l'Amministrazione dovesse fornire ulteriori elementi probatori oltre alla mera applicazione degli indici del cosiddetto redditometro.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. In materia di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la presenza dei fattori-indice previsti dai decreti ministeriali è sufficiente a giustificare la ricostruzione del reddito e dispensa l'Ufficio da ulteriori prove sulla capacità contributiva. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore. Tale prova è ammessa dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 2697 codice civile
La norma disciplina l'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso esaminato, l'applicazione degli indici normativi fonda la presunzione dell'Ufficio, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria.
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze indicativi della capacità contributiva, inclusi quelli individuati dai decreti ministeriali sul redditometro.
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
Riconosce al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore rispetto a quello determinato sinteticamente.
Decreti ministeriali del 1992 sul redditometro
Individuano gli indici e i fattori di capacità contributiva utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito. La loro applicazione dispensa l'Ufficio dalla necessità di dimostrare ulteriormente l'idoneità degli specifici fattori-indice.
Massime di principio
- Quando l'accertamento sintetico si fonda su indici di capacità contributiva espressamente previsti dalla normativa e dai relativi decreti ministeriali, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione dell'esistenza e dell'applicazione degli indici.
- La presunzione derivante dal redditometro può essere superata dal contribuente, ma occorre una prova concreta e documentata dell'inesistenza del reddito presunto o della sua misura inferiore.
- Non è normalmente sufficiente contestare in modo generico il metodo sintetico: il contribuente deve spiegare e documentare la provenienza delle risorse utilizzate per sostenere le spese o possedere i beni considerati.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla prova contraria, ad esempio dimostrando l'utilizzo di redditi esenti o già tassati, risparmi pregressi, disponibilità di terzi o errori nella quantificazione e nell'attribuzione delle spese.
- La ripartizione dell'onere probatorio può variare in base alla versione normativa applicabile e al periodo d'imposta, ma il principio generale resta quello secondo cui l'applicazione degli indici legittima la presunzione e impone al contribuente una contestazione specifica e documentata.
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