Cassazione Penale, Sentenza n. 1803/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/07/2024 che confermava gli arresti domiciliari con controllo elettronico a carico di Petito per: (a) partecipazione ad associazione a delinquere funzionale a rapine (art. 416 c.p.), (b) rapina indicata al capo 3) consumata ai danni di Pistaferri (art. 628 c.p.). Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: mancata indicazione di elementi nuovi rispetto alla precedente ordinanza annullata, errori nella determinazione dell'orario del fotogramma n.7, assenza di contatti certi tra il ricorrente e gli altri indagati, mancata prova della presenza in via Casoria prima della rapina; inoltre censurava il rifiuto di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare in relazione alla rapina del capo 3) (art. 297 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso in sostanza chiedeva una rivalutazione della prova non consentita in sede di legittimità; ha però ritenuto che rispetto alla prima ordinanza annullata fossero emersi elementi nuovi (esito delle perquisizioni con ritrovamento di abbigliamento riconducibile a Petito e Minieri, informativa del 28/08/2023 con ricostruzione degli orari di spostamento e trascrizioni di conversazioni ambientali) idonei a sostenere la gravità indiziaria sul delitto associativo e sulla rapina. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il vizio: l'ordinanza impugnata non aveva motivato la richiesta di retrodatazione relativa al capo 3) e, per tale motivo, ha annullato l'ordinanza limitatamente alla declaratoria di decorrenza del termine di custodia cautelare di fase ex art. 297 c.p.p. in relazione al reato del capo 3), rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma relativa all'associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto che le nuove risultanze (perquisizioni e trascrizioni) potessero integrare indizi gravi e concreti atti a sostenere l'accusa associativa.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: la gravità indiziaria relativa alla rapina del capo 3) è stata confermata in base alle indagini integrate, salvo il profilo procedurale della retrodatazione dei termini di custodia.
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina della dichiarazione di decorrenza del termine di custodia cautelare di fase (retrodatazione): la mancata motivazione della decisione sulla retrodatazione rispetto al capo 3) costituisce vizio tale da determinare l'annullamento limitato dell'ordinanza.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento parziale: la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006)
Principio secondo cui le ordinanze cautelari esaurite nelle impugnazioni hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni decise; non è consentita una riproposizione della stessa questione sotto diverso profilo, salvo emergenza di elementi nuovi.
Massime di principio
- La riapplicazione o conferma di misure cautelari dopo una precedente annullamento richiede elementi nuovi e specifici rispetto a quelli già valutati: nuove perquisizioni, materiali emersi successivamente o ricostruzioni cronologiche più accurate possono costituire tali elementi.
- In Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione della capacità probatoria degli elementi già esaminati: i censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria sono inammissibili se non collegate a profili di diritto o a vizi di motivazione specifici.
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice: la mancata trattazione costituisce vizio procedurale che può comportare l'annullamento parziale dell'atto.
- La correttezza cronologica (es. orari estrapolati da fotogrammi o spostamenti) è elemento cruciale nelle ricostruzioni di reati temporali; errori o omissioni su questi punti possono essere decisivi sia per la conferma che per la disapplicazione della misura.
- Quando sussistono elementi indiziari collegati e un modus operandi documentato (es. uso di beni comuni, conversazioni ambientali), si rafforza la configurabilità del reato associativo anche in presenza di precedenti censure sulla singola condotta.
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