Cassazione Penale, Sentenza n. 25032/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che, definendo il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti, gli ha irrogato la pena di un anno di reclusione ed euro 14.000 di multa per reati associativi, di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, disponendo altresì la confisca, anche per equivalente, della somma di euro 3.480.214,88 quale profitto dei reati. Con il primo motivo ha dedotto carenza e apparenza della motivazione sulla determinazione del profitto confiscabile, sostenendo che il giudice non aveva risposto alle specifiche deduzioni difensive, fondate su una ricostruzione alternativa del profitto attribuibile al ricorrente e, in subordine, sull'applicazione del criterio sussidiario di ripartizione in parti uguali tra concorrenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e vizi motivazionali, assumendo che la chiamata in correità di un coimputato non fosse stata adeguatamente riscontrata e che i presunti riscontri fossero circolari, derivando in sostanza dallo stesso dichiarante o da soggetti che avevano appreso da lui le medesime circostanze. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 240 c.p. e omessa motivazione per non avere il giudice applicato il criterio sussidiario di ripartizione del profitto in parti uguali tra concorrenti, in assenza di una prova certa sulla quota di arricchimento del singolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure perché tutte dirette, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione in fatto già compiuta dal giudice di merito. La Corte ha affermato che la confisca per equivalente, anche quando disposta con sentenza di patteggiamento, deve essere specificamente motivata quanto a somme e beni da vincolare, ma ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione fosse completa, coerente e immune da vizi logici o giuridici. Il giudice di merito aveva ricostruito in modo organico la prova del fatto che il ricorrente avesse percepito il 25% di ciascun finanziamento illecito, valorizzando in modo convergente le dichiarazioni del coimputato, le intercettazioni, le chat, i flussi finanziari e le dichiarazioni di altri soggetti. La Corte ha quindi confermato la quantificazione del profitto confiscabile in euro 3.480.214,88 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per il reato associativo contestato
art. 640-bis c.p.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per le truffe ai danni di soggetti coinvolti nei finanziamenti
art. 648-bis c.p.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per il riciclaggio
art. 648-ter.1 c.p.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per l'autoriciclaggio
art. 444 c.p.p.
la Corte ricorda che anche nel patteggiamento la confisca per equivalente deve essere specificamente individuata e motivata
art. 192, comma 3, c.p.p.
invocato dal ricorrente sul tema della chiamata in correità e dei necessari riscontri esterni
art. 240 c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere il criterio sussidiario di ripartizione del profitto confiscabile
art. 3, comma 1, lett. a), della normativa interna sulla confisca
non determinabile con certezza dal testo; la decisione si riferisce in generale alla confisca per equivalente senza ulteriori specificazioni normative
art. 240 c.p.
la Corte richiama il tema della confisca e della necessità di individuare il profitto direttamente confiscabile
art. 131-bis c.p.
non citato nel testo, quindi non inserito
art. 240 c.p.
utilizzato nel motivo di ricorso come base del criterio di riparto del profitto
Massime di principio
- La confisca per equivalente, anche quando disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiede una motivazione specifica sulla individuazione delle somme o dei beni da sottoporre a vincolo e sui presupposti del provvedimento.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del contenuto della prova: può censurare solo illogicità manifeste, contraddizioni interne o violazioni di legge, non proporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- La chiamata in correità può fondare un accertamento di responsabilità o di profitto solo se assistita da riscontri individualizzanti esterni idonei a corroborarne il contenuto essenziale; tali riscontri vanno valutati in modo complessivo e non atomistico.
- Il riscontro alla chiamata di correo non può risolversi in una mera ripetizione del narrato del chiamante o in una catena circolare di conferme provenienti da fonti che derivano, in ultima analisi, dalla medesima dichiarazione.
- Ai fini della determinazione del profitto confiscabile in concorso di persone, il giudice può valorizzare una pluralità di elementi convergenti, tra cui dichiarazioni, intercettazioni, messaggi e flussi finanziari; la critica difensiva che si limiti a frammentare i singoli indizi non è idonea a scalfire una motivazione complessivamente coerente.
- Il criterio sussidiario di ripartizione in parti uguali del profitto tra concorrenti opera solo in assenza di elementi attendibili per individuare la quota di arricchimento del singolo; quando invece il giudice accerti in fatto la quota spettante, tale criterio non trova applicazione.
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