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Sentenza

Sentenza n. 4807/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del “nulla osta in ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. -OMISSIS- in data 03/05/2023 su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 27/03/2023” codice pratica P-NA/L/Q/2023/117410; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202506488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 agosto 2025 con cui la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di avere prodotto, dopo il preavviso, la documentazione relativa all'alloggio richiesta dall'amministrazione e che l'asseverazione già contenesse i dati anagrafici dei lavoratori che la Prefettura aveva ritenuto mancanti.

La decisione

Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, l'amministrazione ha riaperto il procedimento in autotutela, convocando il datore di lavoro e il lavoratore per la formalizzazione del primo ingresso. È stato inoltre rilasciato il modello 209. Poiché tali sopravvenienze hanno soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La richiesta di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale non è stata accolta: le spese sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia, salva la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La riapertura del procedimento da parte dell'amministrazione e l'adozione di atti successivi che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da sopravvenienze amministrative, la regolazione delle spese resta oggetto di autonoma valutazione giudiziale e può condurre alla compensazione in presenza di peculiari connotazioni della controversia, anche se il ricorrente invoca la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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