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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45154/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta dalla società avverso i decreti del GIP (2 e 4 aprile 2022) che disponevano il sequestro conservativo sui beni della società per euro 103.288,00 e il sequestro preventivo diretto sulle somme nei conti correnti per euro 540.876,68. La difesa deduceva violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. per insufficiente motivazione sul "periculum in mora" (mancanza grafica e carenza valutativa), e censurava il calcolo del "quantum" del profitto contestando una duplicazione del valore (non avendo dedotto i costi sostenuti per l'acquisto del gasolio agevolato e rilevando un errato impiego di IVA e accise nella determinazione del valore sequestrabile). Si richiamavano inoltre principi di Sez. U. (n. 36959/2021 e n. 26654/2008) e giurisprudenza in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il periculum in mora richiamando l'esecuzione del sequestro in via diretta, la sensibile erosione della provvista illecita di carburante e il saldo negativo sui conti della società, per cui la motivazione è graficamente e sostanzialmente presente. Sul punto relativo al quantum la Corte ha ritenuto infondato il motivo: non sussisteva una totale carenza motivazionale o un vizio così radicale da giustificare la cassazione; il tribunale del riesame non è tenuto, salvo manifesta sproporzione, a ricalcolare il profitto ma a valutare gli elementi e la consulenza tecnica eventualmente prodotta. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di erogazione di finanziamenti pubblici ottenuti con false attestazioni, il profitto confiscabile si individua sull'intero importo erogato, senza poter detrarre profili che configurino un "arricchimento imposto" dell'ente erogante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento al sequestro finalizzato alla confisca (comma 2) e all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame avesse rispettato gli obblighi motivazionali richiesti dall'art. 321, valorizzando l'esecuzione pratica del sequestro e la concreta erosione delle garanzie patrimoniali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti del provvedimento cautelare; la Corte non ha ravvisato violazioni formali o sostanziali tali da rendere il provvedimento inefficace

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche)

    Nella giurisprudenza richiamata la confisca per equivalente del profitto derivante da erogazioni pubbliche ottenute con false dichiarazioni può riguardare l'intero importo erogato, essendo inapplicabile la deduzione di costi dell'ente erogante (concetto di "arricchimento imposto")

Massime di principio

  • La motivazione del periculum in mora per misure cautelari reali deve essere presente e valutare concrete circostanze di rischio (es. esecuzione del sequestro diretto, erosione della provvista, saldi negativi); non è necessario un enunciato formale se risulta chiaramente dall'istruttoria
  • La Corte richiede vizi motivazionali radicali (assenza totale o contraddittorietà insanabile) per annullare un provvedimento di sequestro in sede di cassazione: mere censure sulla correttezza del calcolo del quantum non sono sufficienti
  • Il tribunale del riesame, salvo casi di manifesta sproporzione, non è tenuto a ricalcolare direttamente il profitto indicato dall'accusa; la parte può e deve produrre consulenze tecniche specifiche per contestare il computo
  • Quando il profitto oggetto di confisca deriva da erogazioni pubbliche ottenute tramite false attestazioni, la giurisprudenza consente di individuare il profitto nell'intero importo erogato, senza tenere conto di presunti "costi" dell'ente erogante
  • In caso di contestazione del quantum conviene proporre al P.M. istanza di riduzione della garanzia e, in caso di rigetto, utilizzare l'appello cautelare; produrre documentazione fattuale e perizie tecnico-economiche è essenziale per impugnare il calcolo del profitto
  • Per evitare la duplicazione di voci (es. IVA/accise conteggiate due volte) è necessario che la difesa presenti calcoli chiari, fatture, e una consulenza che ricostruisca l'utile netto o il prezzo effettivamente acquisito dall'imputato, evidenziando eventuali pagamenti di imposte o costi che riducono il vantaggio patrimoniale

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