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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25735/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un import di granuli di polietilene PET effettuato nel 2016. La società importatrice aveva dichiarato una certa voce doganale, assumendo che la merce avesse una densità compresa tra 1,23 e 1,27 g/cm³. A seguito di controllo del Laboratorio chimico doganale, l'Agenzia contestava che la merce avesse caratteristiche diverse da quelle dichiarate e procedeva a rettificare la classificazione tariffaria, con recupero di maggiori diritti doganali e con separati atti di contestazione di sanzioni amministrative. La CTP respingeva il ricorso contro la rettifica del tributo ma annullava le sanzioni; la CTR confermava la rettifica e annullava le sanzioni ritenendo la società in buona fede. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione perché la CTR avrebbe valorizzato elementi estranei alla fattispecie ai fini della colpevolezza; 2) nullità per omesso esame della reale portata della corrispondenza tra importatore e fornitore, che secondo l'Ufficio dimostrava la consapevolezza della non corrispondenza della merce alla voce doganale dichiarata; 3) violazione di norme doganali e sanzionatorie, sostenendo che la buona fede idonea a escludere le sanzioni richiede un errore incolpevole e una diligenza qualificata, insussistenti quando l'operatore aveva richiesto che la merce fosse documentata in modo da rientrare in una voce tariffaria più favorevole. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: nullità per separazione tra atti di rettifica e atti sanzionatori; omessa pronuncia sulla correttezza della classificazione doganale; violazione del principio di affidamento e dell'art. 119 del codice doganale unionale. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza con rinvio alla corte tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per il riesame del solo capo relativo alle sanzioni e per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, in materia doganale, la buona fede rilevante ai fini dell'esimente sanzionatoria presuppone un errore incolpevole e una diligenza qualificata dell'operatore professionale; tale esimente non può essere riconosciuta quando l'operatore, con la propria condotta e le proprie richieste al fornitore, manifesti consapevolezza del rischio che la merce non possegga le caratteristiche necessarie per la classificazione doganale dichiarata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo dello stesso ricorso, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva annullato le sanzioni. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché riesamini la questione delle sanzioni attenendosi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato quale base del procedimento doganale seguito dall'Ufficio per la rettifica e la contestazione

  • art. 66 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato quale disposizione del procedimento doganale applicato

  • art. 68 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    evocato nel ricorso incidentale sul tema dell'unitarietà o meno dei provvedimenti doganali

  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472

    norma ritenuta rilevante per la disciplina dell'elemento soggettivo delle sanzioni, che richiede assenza di colpa solo in presenza della massima diligenza esigibile

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla società e dall'Agenzia nel dibattito sulla buona fede e sulle sanzioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o ricavi dalla prova informazioni eccentriche rispetto alla fonte

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale per sostenere la nullità della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per nullità della sentenza e omessa pronuncia o motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura non è stata ritualmente formulata

  • art. 220 Reg. CEE n. 2913/1992

    richiamato per la contabilizzazione a posteriori e la nozione di buona fede in materia doganale; la Corte precisa però che riguarda una fattispecie diversa da quella sanzionatoria

  • art. 220, paragrafo 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    la buona fede dell'importatore ha rilievo solo se riconducibile a errore incolpevole e a condotte o errori imputabili all'autorità doganale, non alle dichiarazioni inesatte dell'operatore

  • art. 119 del Codice doganale unionale

    richiamato dalla società ma ritenuto non idoneo a fondare l'esimente sanzionatoria nel caso concreto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato in ragione della soccombenza del ricorrente incidentale

Massime di principio

  • In materia di sanzioni doganali, la buona fede dell'importatore non opera automaticamente come esimente: essa richiede un errore incolpevole e la prova di una diligenza qualificata rapportata alla natura professionale dell'attività svolta.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la contestazione derivi da dichiarazioni o richieste dell'operatore volte a far emergere caratteristiche della merce utili a ottenere un regime tariffario più favorevole, se ciò rivela consapevolezza del possibile difetto dei requisiti dichiarati.
  • La disciplina dell'art. 220 del codice doganale comunitario riguarda la contabilizzazione a posteriori dei dazi e non coincide con il diverso tema dell'elemento soggettivo delle sanzioni, regolato dalla normativa interna sulle sanzioni amministrative tributarie.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca alla fonte probatoria contenuti del tutto eccentrici; non basta dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio sotto forma di vizio processuale.
  • L'omesso esame di fatti decisivi deve essere dedotto in modo specifico e nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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