Cassazione Penale, Sentenza n. 29100/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Francesco Pesce contro il diniego della direzione di autorizzare l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk (CD) musicali e del relativo lettore digitale. L'Amministrazione sosteneva che la materia rientra nella sfera discrezionale e organizzativa dell'Autorità penitenziaria, richiamando esigenze di sicurezza tipiche del regime differenziato ex art. 41-bis (rischio di comunicazioni illecite, manomissioni e introduzione di oggetti pericolosi), nonché disposizioni regolamentari e circolari che limitano l'uso di apparecchiature tecnologiche nei reparti 41-bis; deduceva inoltre che il contrassegno SIAE non assicura il controllo dei contenuti e non elimina i rischi segnalati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. La Cassazione ha precisato che, pur non essendo escluso in assoluto l'uso di CD a fini ricreativi (che rientra nei "piccoli gesti di normalità quotidiana" rilevanti per il trattamento), per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di sicurezza possono giustificare divieti o limitazioni. Spetta al giudice di merito verificare, con adeguato approfondimento motivazionale, se l'autorizzazione comporterebbe oneri e adempimenti tecnici e organizzativi inesigibili per l'Amministrazione (verifiche sui supporti, messa in sicurezza dei dispositivi, risorse umane necessarie). La Corte ha inoltre rilevato che il contrassegno SIAE non sostituisce le verifiche sul contenuto dei CD.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
Prevede un regime penitenziario differenziato con limitazioni al trattamento per impedire comunicazioni illecite e mantenere i legami con l'organizzazione criminale; giustifica restrizioni all'introduzione e uso di dispositivi che possano facilitare tali rischi.
art. 35-bis Ord. pen.
Richiamato dall'Amministrazione come norma rilevante nel quadro delle facoltà e limitazioni amministrative nell'ordinamento penitenziario; il suo richiamo serve a delimitare l'ambito di intervento dell'Amministrazione sulla vita detentiva.
art. 69 Ord. pen.
Richiamato nel ricorso per delineare competenze e poteri amministrativi relativi all'organizzazione del trattamento intramurario; contribuisce a sostenere l'esistenza di margini discrezionali amministrativi.
art. 40 regolamento esecutivo Ord. pen.
Norma regolamentare che limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro o di studio previo nulla osta del direttore; per la Cassazione costituisce parte del quadro regolatorio che l'Amministrazione può utilizzare per disciplinare l'uso di apparecchiature.
Circolare dipartimentale su reparti 41-bis
Strumento amministrativo che, secondo l'Amministrazione, vieta l'uso di PC e limita gli apparecchi ammessi nei reparti 41-bis; rilevante per dimostrare una disciplina specifica e restrittiva per tali reparti.
Massime di principio
- L'uso di dispositivi tecnologici (es. lettori CD) in cella non è vietato in astratto, ma va bilanciato con le esigenze di sicurezza imposte dal regime 41-bis; il diritto al trattamento non prevale automaticamente sulle esigenze di controllo.
- L'Amministrazione penitenziaria ha margini discrezionali nell'organizzazione e nella disciplina degli oggetti ammessi, specie per i reparti con regime differenziato, quando la limitazione sia funzionale alla prevenzione di comunicazioni illecite e alla sicurezza.
- Il segno SIAE sul supporto non costituisce garanzia sufficiente circa la natura del contenuto: serve il controllo supplementare sui singoli CD e sul dispositivo, ove necessario.
- Il giudice, in caso di sindacato su provvedimenti di diniego, deve motivare con specificità: verificare se le misure tecniche e organizzative necessarie per permettere l'uso siano effettivamente esigibili o se impongano oneri ragionevoli all'Amministrazione.
- Le scelte amministrative che vietano o limitano l'introduzione di apparecchi devono essere inquadrate in protocolli operativi e possono essere legittime se fondati su concrete esigenze di ordine e sicurezza e proporzionate rispetto al diritto al trattamento del detenuto.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare soluzioni tecniche di mitigazione (messa in sicurezza dei dispositivi, controlli preventivi sui supporti) prima di ritenere precluso l'accesso a strumenti ricreativi, purché tali soluzioni non siano inesigibili per risorse e organizzazione dell'istituto.
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