Cassazione Civile, Ordinanza n. 10527/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da due coniugi che avevano prestato fideiussione a garanzia del debito di una società debitrice principale. I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti il credito, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza per avere la corte d'appello ritenuto provato il credito sulla base di un giudicato che, a loro dire, non avrebbe coperto l'effettiva inesistenza o estinzione del debito della debitrice principale; hanno inoltre invocato l'art. 1941 c.c., sostenendo che il garante non può essere tenuto oltre quanto effettivamente dovuto. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa pronuncia e violazione di legge su varie eccezioni: inesistenza del credito verso i cofideiussori, perdita delle azioni di regresso e/o rivalsa, nullità delle fideiussioni per mancanza di data certa, riempimento abusivo di fogli in bianco, continuità con precedenti garanzie e nullità per contrasto con la disciplina antitrust sulle fideiussioni conformi allo schema ABI. Hanno inoltre contestato la valutazione dell'eventus damni, sostenendo di avere patrimoni e redditi sufficienti e richiamando una precedente decisione su altri cofideiussori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti non hanno fornito in ricorso la necessaria prova del giudicato esterno invocato e, comunque, la corte territoriale aveva motivato in modo intellegibile sull'esistenza del credito, richiamando il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nei loro confronti. Ha poi ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non si confronta con le specifiche rationes della sentenza impugnata e non rispetta gli oneri di autosufficienza, infondato quanto alla dedotta perdita del diritto di regresso/estinzione del credito, poiché il creditore può pretendere il pagamento solo una volta e il debitore può opporre, anche in sede esecutiva, l'avvenuta integrale soddisfazione del credito. La Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 1941 c.c.
viene richiamato dai ricorrenti per sostenere che il fideiussore non può essere tenuto a somme superiori a quelle effettivamente dovute dal debitore principale; la Corte non accoglie la censura perché il tema resta assorbito dal giudicato e dall'inammissibilità del motivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
ai fini della prova del giudicato esterno è necessaria la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene evocato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene evocato dai ricorrenti per censurare omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte rileva che le doglianze non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici e non mere contrapposizioni alle valutazioni del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, pena inammissibilità.
art. 615 c.p.c.
è richiamato per affermare che il debitore può opporre in sede esecutiva l'integrale estinzione del credito anche dopo la formazione del giudicato sul titolo.
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale richiesto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, ma la censura è respinta per difetto di specificità e mancato confronto con il giudicato.
L. 154/1992
richiamata dai ricorrenti quale parametro di nullità delle precedenti garanzie, senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la parte che lo invoca o ne contesta l'esistenza deve allegarne e provarne specificamente la formazione, producendo la decisione munita di attestazione di irrevocabilità e riportandone il contenuto essenziale nel ricorso.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le difese di merito senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica deve essere specifica e deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
- La formazione del giudicato sul credito non legittima il creditore a conseguire pagamenti plurimi: il credito può essere preteso una sola volta e il debitore può opporre, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'integrale soddisfazione sopravvenuta della pretesa, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
- Ai fini dell'azione revocatoria, l'esistenza del credito può essere oggetto di accertamento incidentale, ma se esiste un giudicato esterno sul titolo monitorio o sull'accertamento del credito, le contestazioni incompatibili con tale giudicato non possono essere nuovamente discusse nel giudizio successivo.
- La deduzione di vizi delle fideiussioni o di questioni sul rapporto principale non è sufficiente se il ricorso non si confronta con la statuizione del giudice di merito che abbia ritenuto tali questioni coperte dal giudicato o comunque tardivamente introdotte.
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