Cassazione Penale, Sentenza n. 33837/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto dell'appello contro la mancata sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Venivano dedotti tre motivi: (1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) perché il Tribunale avrebbe richiamato le ragioni originarie della misura senza considerare elementi sopravvenuti (tra cui la dosimetria della pena e il ruolo causale minore riconosciuto al ricorrente); (2) erronea applicazione dell'art. 275, comma 1-bis, c.p.p., per non aver valutato le esigenze cautelari alla luce dell'esito del procedimento e degli elementi sopravvenuti; (3) violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della Corte d'Assise d'Appello senza rispondere alle doglianze specifiche della difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la sentenza di condanna nei confronti di Pincarelli era diventata definitiva per rigetto del ricorso in Cassazione (udienza 9.4.2024), con conseguente mutamento del titolo giuridico (da misura cautelare a titolo esecutivo/ordine di esecuzione). Per tale motivo la verifica cautelare richiesta è divenuta ontologicamente incompatibile e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né versamento per la Cassa delle Ammende, perché la carenza di interesse è sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
lett. a) e lett. b) - (richiamati nel ricorso relativamente a motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale)
La difesa ha basato i motivi di ricorso su tali lettere: lett. a) per vizio di motivazione; lett. b) per presunta errata applicazione di norme (in particolare art. 275 c.p.p.). La Corte ha ritenuto i rilievi sostanzialmente privi di interesse dopo la definitività della condanna.
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti
La difesa invocava questa previsione per sostenere che il Tribunale dovesse riconsiderare la misura tenendo conto degli elementi sopravvenuti. La Corte ha osservato che, comunque, la successiva definitività della condanna ha reso inammissibile il ricorso cautelare.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella motivazione)
l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta, in tema di misure cautelari personali, il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare
Principio applicato dalla Corte: la sopravvenuta definitività della condanna elimina l'interesse a impugnare una misura cautelare personale, perché il titolo esecutivo (ordine di esecuzione) sostituisce la funzione cautelare.
Massime di principio
- Se la condanna per il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare diventa definitiva, un ricorso volto a rivedere la misura cautelare diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la funzione cautelare è sostituita dall'ordine di esecuzione.
- Il Tribunale può distinguere il trattamento cautelare tra coimputati sulla base della personalità, pericolosità e proporzionalità della misura; tale scelta richiede motivazione ma non è automaticamente illegittima se fondata su adeguata valutazione.
- Quando si propone un riesame della misura cautelare bisogna valorizzare e documentare chiaramente gli elementi sopravvenuti rilevanti (es. dosimetria della pena, ruolo causale minore), indicando perché tali elementi rendono inidonea la misura in corso; tuttavia, se sopravviene la definitività della condanna, il ricorso cautelare perde efficacia.
- La carenza di interesse sopravvenuta non configura soccombenza imputabile al ricorrente se derivante da causa non a lui imputabile; dunque, in tali casi non sono dovute le spese processuali né somme alla Cassa per le Ammende.
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