Sentenza n. 1150/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Palermo che avevano riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Palermo, giudice del lavoro. La prima aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2021/2022, per l’importo di euro 500,00; la seconda aveva riconosciuto il medesimo diritto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. L’amministrazione non aveva dato integrale esecuzione ai titoli giudiziali. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato delle sentenze e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione dei titoli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle sentenze azionate, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute dai titoli giudiziali. L’amministrazione deve adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per procedere al giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta Docente, riconosciuto dai titoli giudiziali da eseguire, nella misura di euro 500,00 annui.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali; nel caso concreto le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato un’amministrazione al pagamento di somme o all’attribuzione di una prestazione determinata, l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento consente di ottenere l’ottemperanza e l’ordine giudiziale di integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi e con un termine ulteriore per l’esecuzione.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente opera senza compenso, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica e il fascicolo telematico del giudizio.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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