Sentenza n. 1462/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato n. 480/2024, relativa all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle, per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la carta elettronica del valore nominale di 500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, rituale notificazione della sentenza ai fini dell’esecuzione forzata, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Prato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico considerato, secondo i vincoli di legge, diritto già accertato dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non esegue una sentenza esecutiva, ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo.
- Quando accoglie il ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e consentendogli, ove previsto, di delegare le attività necessarie all’esecuzione.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare anche l’avvio delle procedure contabili necessarie a dare concreta attuazione agli obblighi patrimoniali derivanti dal giudicato.
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