Sentenza n. 5480/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari 1) dell’avviso trasmesso in data 27.11.2025, mediante il quale il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’esito della prova preselettiva sostenuta in data 26.11.2025 e la graduatoria dei candidati che hanno superato la detta prova, venendo a conoscenza del punteggio ottenuto, pari a punti 43,7, e, per l’effetto, della mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, essendosi collocato in posizione inferiore al 432° posto; 2) del decreto di approvazione dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito della prova preselettiva relativa al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, quindi della detta prova preselettiva complessivamente intesa, nonché di tutti i provvedimenti e atti inerenti al concorso di che trattasi anche se non conosciuti; 3) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta relativa al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 4) ove e per quanto necessario dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 23.10.2025, n. 2 del 29.10.2025, n. 3 del 17.11.2025 e n. 4 del 26.11.2025; 5) ove e per quanto necessario del Bando relativo al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 6) di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguenziale o comunque connesso a quelli qui censurati e, per l’effetto, per la condanna delle amministrazioni intimate a disporre il ricalcolo del punteggio effettivamente dovuto al ricorrente ai fini della ammissione alle prove scritte, se del caso da disporsi con riserva, per le date del 12.02.2026 e 13.02.2026 o per disporre prova scritta suppletiva a beneficio del ricorrente o per disporre la rinnovazione dell’intera prova preselettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova preselettiva e mancata ammissione alle prove scritte del concorso per l’ammissione al corso-concorso dirigenziale, con impugnazione dei quesiti, degli atti della Commissione e del silenzio sulle istanze di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocatosi al di sotto del 432° posto con 43,7 punti nella prova preselettiva, ha impugnato l’esito della prova e gli atti concorsuali deducendo violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, del d.P.R. n. 487/1994, del bando e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per imparzialità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e travisamento. Con il primo motivo ha contestato la formulazione e la valutazione dei quesiti nn. 33, 39, 51, 52, 55, 56 e 58, sostenendo che fossero ambigui, suscettibili di più risposte corrette o comunque erroneamente valutati. In particolare, ha contestato il quesito n. 33 sull’azione in carenza ex art. 265 TFUE; il quesito n. 39 sulla curva IS; i quesiti nn. 51 e 52 sulla valutazione economica delle politiche pubbliche; e i quesiti nn. 55, 56 e 58 in lingua inglese. Con il secondo motivo ha censurato il silenzio della Commissione sulle tre istanze con cui aveva sollecitato l’esercizio dell’autotutela e la rettifica del punteggio. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittima difficoltà della seconda parte della prova preselettiva e la presenza di criticità tali da incidere sulla valutazione dei candidati. Ha chiesto l’attribuzione del maggior punteggio, l’ammissione con riserva alle prove scritte, eventualmente mediante prova suppletiva, o in subordine la rinnovazione della prova preselettiva.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole o emerga un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione. Ha tuttavia precisato che ogni quesito a risposta multipla deve essere chiaro, non ambiguo e predisposto in modo da contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta. Il quesito n. 33 è stato ritenuto chiaro, poiché richiamava espressamente l’art. 265 TFUE, il cui testo individua nella violazione dei trattati il presupposto dell’azione in carenza; la risposta relativa alla sola violazione del principio di attribuzione è stata ritenuta incompleta e quindi un mero distrattore. Il quesito n. 39 è stato ritenuto corretto perché l’inclinazione negativa della curva IS dipende dalla relazione inversa tra investimenti e tasso di interesse; tale elemento è comune sia al modello originario sia alle sue successive varianti. Il quesito n. 51 è stato ritenuto legittimo perché l’efficienza di una politica pubblica si misura mediante il rapporto tra output e input e il confronto con uno standard di riferimento; la risposta scelta dal ricorrente era incompleta per l’assenza del benchmark. Il quesito n. 52 è stato ritenuto corretto perché efficienza, efficacia ed equità costituiscono obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche, mentre la stima dei benefici attesi rappresenta soltanto uno dei possibili criteri metodologici. Il riferimento agli indicatori di benessere equo e sostenibile nel DEF conferma la rilevanza dell’equità nella valutazione delle politiche pubbliche. I quesiti di inglese nn. 55, 56 e 58 sono stati ritenuti coerenti con il livello B2 previsto dal bando: “draw one’s own conclusions” è il costrutto idiomatico corretto; “apart from” è la locuzione appropriata nel quesito n. 56; “cut back on” è il phrasal verb corretto nel quesito n. 58, mentre le alternative indicate dal ricorrente erano linguisticamente o grammaticalmente errate. Il secondo motivo è stato respinto perché non esiste un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, non essendo coercibile l’attivazione del procedimento di riesame. Il terzo motivo è stato respinto poiché le criticità dedotte coincidevano con quelle già esaminate e ritenute infondate; inoltre, la difficoltà dei quesiti era congrua rispetto a un concorso per dirigenti pubblici e al livello B2 richiesto per l’inglese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, in favore delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare
Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate.
art. 265 TFUE
Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione.
Il richiamo espresso alla disposizione rende individuabile come risposta corretta quella riferita alla violazione dei trattati; la risposta concernente soltanto il principio di attribuzione è incompleta.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di imparzialità e correttezza della prova concorsuale; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento giustifica la previsione di prove a quiz e impone che i quesiti siano formulati secondo criteri di chiarezza e univocità.
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle procedure concorsuali; il TAR non ha ravvisato violazioni.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati per i principi dell’azione amministrativa e dell’obbligo di motivazione; le censure sono state respinte.
art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123
la valutazione della spesa pubblica è finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica
La valutazione economica dell’azione pubblica è orientata all’efficienza e all’efficacia e, indirettamente, alla valutazione delle politiche pubbliche.
art. 10, commi 10-bis e 10-ter, l. 31 dicembre 2009, n. 196
l’andamento [...] degli indicatori di benessere equo e sostenibile
L’inserimento degli indicatori BES nel DEF conferma che la valutazione economica delle politiche pubbliche può e deve considerare anche profili di equità.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta indicata sia irragionevole o sia fornito un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione.
- Anche nelle prove preselettive a quiz l’Amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisposte in modo da consentire l’individuazione di un’unica risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo imporre ai candidati la scelta della risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una specifica disposizione normativa, la risposta corretta deve essere individuata sulla base del diritto positivo risultante da quella disposizione; una risposta che richiami soltanto un principio più specifico ma non esaurisca la fattispecie normativa è incompleta e può costituire un mero distrattore.
- Non sussiste un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di autotutela proposta dal candidato contro l’esito di una prova concorsuale, poiché l’attivazione del procedimento di riesame non è coercibile dall’esterno.
- La difficoltà dei quesiti concorsuali non è di per sé sintomo di illegittimità quando sia coerente con il livello professionale del concorso, con le materie previste dal bando e con gli standard di competenza richiesti; per le prove linguistiche è legittimo verificare comprensione, lessico, collocazioni idiomatiche e strutture sintattiche compatibili con il livello indicato dal bando.
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