Cassazione Civile, Ordinanza n. 35110/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi e della definizione transattiva della controversia, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità tra tutte le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, anche in considerazione dell'inapplicabilità alla P.A. ammessa alla prenotazione a debito della relativa disciplina.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario i dinieghi di rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 10 gennaio 2012-5 novembre 2015, insieme agli atti presupposti e conseguenti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e rigettato nel merito nei confronti della Capitaneria di Porto; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione la società aveva proposto ricorso principale affidato a sette motivi, mentre le amministrazioni avevano resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno comunicato di aver definito integralmente la lite in via transattiva: la ricorrente principale ha rinunciato al proprio ricorso, ha accettato la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti e le amministrazioni hanno a loro volta aderito, rinunciando al ricorso incidentale e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390, comma 3, c.p.c.
nuova formulazione ... applicabile ratione temporis al caso di specie
la rinuncia al ricorso è stata comunicata alle parti costituite con modalità telematica e la successiva adesione delle controparti ha consentito la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
individua il regime transitorio che rende applicabile la nuova formulazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c. al caso concreto.
L. n. 197 del 2022
richiamata quale fonte di modifica della disciplina transitoria applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio e della qualità delle amministrazioni resistenti.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata per il testo introduttivo della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, se ritualmente comunicata alle controparti costituite e accompagnata dall'adesione di queste ultime, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La definizione transattiva integrale della lite tra le parti può giustificare la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione totale delle spese, quando le parti lo chiedano espressamente.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia e, comunque, non si applica alle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito.
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