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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35110/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi e della definizione transattiva della controversia, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità tra tutte le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, anche in considerazione dell'inapplicabilità alla P.A. ammessa alla prenotazione a debito della relativa disciplina.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario i dinieghi di rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 10 gennaio 2012-5 novembre 2015, insieme agli atti presupposti e conseguenti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e rigettato nel merito nei confronti della Capitaneria di Porto; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione la società aveva proposto ricorso principale affidato a sette motivi, mentre le amministrazioni avevano resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno comunicato di aver definito integralmente la lite in via transattiva: la ricorrente principale ha rinunciato al proprio ricorso, ha accettato la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti e le amministrazioni hanno a loro volta aderito, rinunciando al ricorso incidentale e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    nuova formulazione ... applicabile ratione temporis al caso di specie

    la rinuncia al ricorso è stata comunicata alle parti costituite con modalità telematica e la successiva adesione delle controparti ha consentito la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022

    individua il regime transitorio che rende applicabile la nuova formulazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c. al caso concreto.

  • L. n. 197 del 2022

    richiamata quale fonte di modifica della disciplina transitoria applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio e della qualità delle amministrazioni resistenti.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata per il testo introduttivo della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se ritualmente comunicata alle controparti costituite e accompagnata dall'adesione di queste ultime, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • La definizione transattiva integrale della lite tra le parti può giustificare la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione totale delle spese, quando le parti lo chiedano espressamente.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia e, comunque, non si applica alle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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