Sentenza n. 1800/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 421/2023, passata in giudicato, relativa all’accreditamento della carta docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 421/2023, che aveva condannato il Ministero all’accreditamento della carta docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2021-2022 e 2022-2023, per l’importo complessivo di 1.500 euro. La sentenza è stata attestata come passata in giudicato il 9 settembre 2025. Il Ministero ha giustificato l’inottemperanza richiamando la rilevante mole del contenzioso nazionale e l’assenza di appositi stanziamenti di bilancio. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato anche i presupposti di proponibilità dell’azione: la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 4 febbraio 2024 e il ricorso era stato notificato e depositato il 10 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, nonché degli ulteriori adempimenti processuali. L’inadempimento ministeriale non è stato ritenuto giustificato dalle difficoltà materiali e dalla mancata previsione di fondi in bilancio. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare alla ricorrente la somma spettante a titolo di carta docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opererà senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione dei giudicati, anche formatisi davanti al giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi ed esecutivi del giudice amministrativo, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fonte della carta docente oggetto dell’obbligo di accreditamento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; il termine decorre dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
- La mole del contenzioso, le difficoltà organizzative e la mancata previsione di specifici stanziamenti di bilancio non giustificano l’inottemperanza a un giudicato che impone all’amministrazione il pagamento o l’accreditamento di una somma.
- In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La disposizione che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente pubblico la cui retribuzione è onnicomprensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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