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Sentenza

Sentenza n. 14267/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202512789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione regionale di sospensione del procedimento di accreditamento istituzionale per l’assistenza domiciliare integrata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già autorizzata all’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata, aveva presentato un’istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. 502/1992. Inizialmente ha agito contro il silenzio regionale, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e il rilascio dell’accreditamento. Dopo l’adozione, da parte della Regione, della comunicazione del 15 dicembre 2025, ha proposto motivi aggiunti per l’annullamento della sospensione. Ha dedotto la violazione della deliberazione regionale applicabile, degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo la ricorrente, l’istruttoria era completa e favorevole e la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso di accoglimento o diniego; la sospensione sarebbe stata fondata su ragioni estranee al procedimento, relative al raggiungimento di obiettivi PNRR e alla programmazione del fabbisogno sanitario. Ha inoltre sostenuto che l’accreditamento non comporta automaticamente oneri finanziari né il diritto alla stipula di un contratto, che la sospensione non aveva un termine certo o determinabile, che sussisteva un legittimo affidamento qualificato alla conclusione positiva del procedimento e che vi era stata disparità di trattamento rispetto a un’altra società la cui istanza era stata accolta.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. 502/1992, sia subordinato non solo alla presenza dei requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica dell’attività svolta, ma anche alla funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi della programmazione regionale. Ne deriva che il rilascio dell’accreditamento costituisce esercizio di potere discrezionale, collegato al fabbisogno assistenziale concretamente risultante dalla programmazione sanitaria e all’esigenza di controllo della spesa sanitaria. La Regione aveva motivato la sospensione richiamando il raggiungimento del target PNRR relativo all’assistenza domiciliare, la conseguente soddisfazione del fabbisogno complessivo per il biennio 2025-2026 e la necessità di definire un nuovo fabbisogno assistenziale sulla base di un nuovo modello di erogazione e remunerazione fondato sulla presa in carico del paziente. Secondo il TAR, tale motivazione attuava il requisito della funzionalità rispetto alla programmazione regionale e giustificava la sospensione nelle more della nuova programmazione. È stata inoltre respinta la censura di disparità di trattamento, poiché essa richiede la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni comparate; nel caso concreto, l’istanza dell’altra società era stata presentata circa due mesi prima, in un diverso quadro temporale e normativo. Il precedente ricorso contro il silenzio era stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva, poiché nel frattempo la Regione aveva adottato un provvedimento espresso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase definita.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    «l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti»

    L’accreditamento è subordinato, oltre che ai requisiti ulteriori e alla verifica dell’attività, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; si tratta di un atto discrezionale, condizionato dal fabbisogno assistenziale e dalle esigenze di controllo della spesa sanitaria.

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo all’obbligo di concludere il procedimento e ai limiti del potere di sospensione; il TAR ha ritenuto legittima la sospensione in relazione alle esigenze di programmazione sanitaria rappresentate dalla Regione.

  • art. 21 l.r. Lazio 4/2003, come modificato dalla l.r. Lazio 15/2025

    «limitatamente all’attività di assistenza domiciliare integrata, considerato il raggiungimento del target previsto dal PNRR il fabbisogno complessivo di assistenza per il biennio 2025-2026 è completamente soddisfatto»

    La disposizione è stata richiamata dalla Regione per motivare la sospensione del procedimento di accreditamento in attesa della definizione del nuovo fabbisogno assistenziale.

Massime di principio

  • L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie non costituisce un atto vincolato al solo possesso dei requisiti tecnici e organizzativi, ma resta subordinato alla funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, al fabbisogno assistenziale e alle esigenze di controllo della spesa sanitaria.
  • La Regione può sospendere il procedimento di accreditamento quando sopravvengano o siano accertate esigenze di programmazione sanitaria incompatibili con l’immediato esame conclusivo dell’istanza, purché la sospensione sia motivata con riferimento al fabbisogno assistenziale e alla definizione della nuova programmazione.
  • Il raggiungimento di obiettivi di programmazione sanitaria e di target PNRR relativi all’assistenza domiciliare può costituire elemento rilevante per valutare la funzionalità dell’istanza di accreditamento rispetto agli indirizzi regionali.
  • L’accreditamento istituzionale non attribuisce automaticamente il diritto alla stipula di un contratto né determina, da solo, un obbligo di remunerazione a carico del bilancio regionale; ciò non esclude che il suo rilascio sia condizionato dalle esigenze di programmazione e di sostenibilità della spesa sanitaria.
  • La censura di disparità di trattamento richiede la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; la diversa data di presentazione delle istanze può impedire la comparabilità, soprattutto quando nel frattempo sia mutato il quadro normativo o programmatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

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