Sentenza n. 2425/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: 1. della nota del 24 febbraio 2023 n. 0003405 con la quale il Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Messina ha reso parere contrario, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio, art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.r. n. 37/85, presentata da la ricorrente al Comune di -OMISSIS- per la sanatoria di talune opere realizzate abusivamente, site in località -OMISSIS- di sua proprietà fg. 11 part. 226; 2. nonché ove occorra della Circolare n. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela – Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prot. 62212 del 30.12.2022 nella parte in cui dispone, in contrasto con il comma 25, lett. “d” dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche nella L. n. 326/03, la non condonabilità degli abusi edilizi anche in area conforme allo strumento urbanistico non gravata da vincolo di inedificabilità assoluta e/o relativa; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 giugno 2023: 1. della nota n. prot. 13682 del 21.4.2023, inviata il 24.4.2023 per raccomandata presso il domicilio della ricorrente e ricevuta il 12.05.2023, con cui il dirigente del Comune di -OMISSIS- ha rigettato le istanze di condono edilizio ex L. n. 326/2003 e L.R. Sic. 37/1985, del 22/11/2004 nn. 41205-41206, ivi indicate, come proposte dalla sig.ra -OMISSIS-; nonché degli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali con riserva di formulare in separato giudizio domande risarcitorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere contrario della Soprintendenza sul condono edilizio, con ordine di rimessione in pristino, e conseguente diniego comunale delle istanze di condono
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2004 due istanze di condono edilizio per una dependance di circa 24,60 mq e una legnaia di circa 5,01 mq, entrambe pertinenziali all’abitazione e site in area paesaggisticamente vincolata. La Soprintendenza, con precedenti provvedimenti del 2020, aveva qualificato il pregiudizio paesaggistico come lieve, dichiarato la compatibilità degli interventi e rilasciato il nulla osta alla concessione in sanatoria; erano inoltre state quantificate e pagate le relative indennità pecuniarie. Nel 2023, tuttavia, la medesima Soprintendenza aveva espresso parere contrario al condono, qualificando il danno come grave e ordinando la rimessione in pristino, sulla base della circolare regionale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il Comune aveva poi rigettato le domande di condono richiamando esclusivamente il parere negativo della Soprintendenza. La ricorrente ha dedotto, quanto al parere soprintendizio, il contrasto con i precedenti provvedimenti di compatibilità paesaggistica, l’illogicità e il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, nonché la violazione della disciplina sull’autotutela e l’illegittimità della circolare regionale, nella parte in cui avrebbe escluso la condonabilità degli abusi anche in aree edificabili e non soggette a vincolo di inedificabilità assoluta o relativa. Con i motivi aggiunti è stata dedotta l’illegittimità derivata del diniego comunale, fondato esclusivamente sul parere soprintendizio impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti e ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo il parere paesaggistico un atto endoprocedimentale e il Comune l’autorità competente a definire il procedimento di condono, la particolare situazione concreta imponeva il rispetto delle garanzie partecipative: la Soprintendenza aveva infatti già espresso, per i medesimi manufatti, valutazioni favorevoli di compatibilità paesaggistica e rilasciato il nulla osta alla concessione in sanatoria. In una situazione peculiare e giuridicamente complessa, la natura vincolata del provvedimento conclusivo non esonerava l’Amministrazione dall’instaurare il contraddittorio con l’interessata, così da consentirle di rappresentare i precedenti provvedimenti e fornire elementi utili alla decisione. Il nuovo parere negativo, inoltre, avrebbe dovuto esplicitare gli elementi concreti e obiettivi posti a fondamento del mutamento di valutazione rispetto ai precedenti nulla osta, non potendo limitarsi a formule standard o a motivazioni proprie dell’esame originario della fattispecie. Il diniego comunale è stato annullato per illegittimità derivata, poiché fondato esclusivamente sul parere soprintendizio illegittimo. Le restanti censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, con condanna dell’Assessorato e del Comune alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Disciplina il parere di competenza nel procedimento di condono edilizio; il parere paesaggistico costituisce atto endoprocedimentale, mentre il Comune è l’autorità competente a definire il procedimento di condono.
art. 23 l.r. Sicilia 37/1985
Richiamato quale fondamento regionale del parere della Soprintendenza nel procedimento di condono edilizio.
art. 1 l. 308/2004
Disciplina il procedimento di compatibilità paesaggistica invocato dalla ricorrente e posto a fondamento dei precedenti provvedimenti favorevoli della Soprintendenza.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata valutata nel contesto della particolare complessità della vicenda e dei precedenti nulla osta, che rendevano necessaria la partecipazione dell’interessata.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni concrete e il percorso logico seguito dall’Amministrazione, soprattutto quando essa si discosta da precedenti valutazioni favorevoli.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato insieme all’art. 3 per contestare il difetto di istruttoria e di motivazione del nuovo parere negativo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di rispettare i presupposti e i limiti dell’autotutela quando l’Amministrazione intenda superare precedenti provvedimenti favorevoli.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Posto a fondamento delle indennità pecuniarie sostitutive già quantificate dalla Soprintendenza e pagate dalla ricorrente in relazione al lieve pregiudizio paesaggistico.
art. 136 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale e alla stabilità dei rapporti definiti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato le modalità dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione intende adottare un provvedimento sfavorevole in contrasto con precedenti valutazioni favorevoli espresse dalla stessa autorità per i medesimi fatti e nel medesimo procedimento, deve indicare gli elementi concreti e obiettivi che giustificano il ripensamento, senza ricorrere a formule stereotipate proprie dell’esame originario della fattispecie.
- La natura vincolata del provvedimento conclusivo non esclude in assoluto le garanzie partecipative: in situazioni peculiari e giuridicamente complesse, caratterizzate da precedenti provvedimenti favorevoli dell’Amministrazione, il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato per consentire al privato di rappresentare fatti e osservazioni utili alla decisione.
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale, mentre il Comune conserva la competenza a definire il procedimento; tuttavia, il diniego comunale fondato esclusivamente su un parere paesaggistico illegittimo è viziato per illegittimità derivata.
- Il mutamento della valutazione paesaggistica rispetto a un precedente nulla osta alla concessione in sanatoria richiede un’istruttoria e una motivazione specificamente riferite alle ragioni del contrasto, inclusa l’indicazione delle eventuali sopravvenienze o degli elementi fattuali che rendano non più condivisibile la valutazione precedente.
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