Sentenza n. 716/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione dell'alunno alla classe terza della scuola secondaria di primo grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mancata ammissione dell’alunno alla classe terza della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dell’alunno hanno impugnato il provvedimento scolastico di non ammissione alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, chiedendone l’annullamento. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 5 febbraio 2026 e dichiarazione confermata in udienza, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del merito, poiché l’alunno aveva nel frattempo conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado ed era iscritto al secondo anno di un liceo scientifico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della parte ricorrente è stata ritenuta idonea a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e dell’andamento della vicenda nonché dell’assenza di osservazioni della parte resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 100 c.p.c.
La permanenza dell’interesse ad agire è rimessa alla parte; il venir meno di tale interesse impedisce la prosecuzione della domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio e tale dichiarazione è coerente con il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia.
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio a una diversa valutazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dal mutamento della situazione personale o giuridica che rende ormai inutilmente conseguibile il risultato perseguito, comporta l’improcedibilità del ricorso e non una decisione sul merito dell’atto impugnato.
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