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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30690/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari decisi dal GIP per gravi indizi di furto aggravato (anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.) e sosteneva, in particolare, la carenza di motivazione in ordine all'identificazione dello stesso nelle conversazioni intercettate (il riferimento a "Marchitiello") e la mancata considerazione del fatto che egli sarebbe stato detenuto per il periodo indicato, nonché la tesi che il fatto sarebbe stato al più ricettazione e non concorso in furto pluriaggravato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata, logica e coerente, valorizzando un compendio probatorio integrato (intercettazioni, riscontri investigativi, provvedimento "genetico" del GIP e rilevazione dell'incontro del 20.4.2022) idoneo a fondare la sussistenza dei gravi indizi nella fase cautelare. Perciò è stata confermata la legittimità della misura cautelare e del ragionamento motivazionale del Riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato quale possibile aggravante collegata a fatti riconducibili ad organizzazione di tipo mafioso; la valutazione della sua sussistenza è stata presa in considerazione nel provvedimento di merito ma la Corte di legittimità ha controllato la congruenza motivazionale più che riesaminare i fatti.

  • n. 7 dell'art. 625 cod. pen.

    Norma relativa alle aggravanti del furto (pluriaggravazione). Il Tribunale ha ritenuto che, nella fase cautelare, sussistessero gravi indizi anche rispetto a tale fattispecie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che ai fini cautelari occorrono "gravi indizi di colpevolezza", che non richiedono la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesti per la decisione di merito (art. 192 c.p.p.), cioè non è necessaria la prova piena ma elementi idonei a fondare una qualificata probabilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata solo per distinzione: i criteri più stringenti dell'art. 192 comma 2 (indizi precisi e concordanti) non sono tutti richiesti nella fase cautelare disciplinata dall'art. 273 c.p.p.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per segnalare la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; utilizzata per documentare l'attività del pubblico ministero in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna della parte soccombente a versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per la comminazione di Euro 3.000 al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sul giudizio di merito è limitato: non è consentita una rilettura dei fatti né una diversa valutazione delle risultanze processuali se non quando la motivazione del provvedimento di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o formale.
  • Nella fase cautelare è sufficiente la presenza di "gravi indizi di colpevolezza" secondo l'art. 273 c.p.p., che richiedono meno della precisione e concordanza degli indizi necessarie per la decisione di merito (art. 192 c.p.p.).
  • Le intercettazioni e i riscontri investigativi possono legittimamente costituire base per l'identificazione e per la misura cautelare se il giudice del merito motiva il nesso probatorio e integra le risultanze con altri elementi (es. riscontri documentali, verifiche sul luogo, riprese di incontri).
  • La critica consistente in una diversa valutazione probatoria o in una preferenza per una ricostruzione alternativa (es. ricettazione anziché concorso in furto pluriaggravato) non è sufficiente in Cassazione a fondare l'annullamento, salvo che emerga una carenza motivazionale dei requisiti minimi di completezza e logica.
  • Per contestare l'identificazione fatta nelle intercettazioni occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente carente o priva dei necessari collegamenti probatori; mera incongruenza formale o argomentazione alternativa non basta.

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