Cassazione Penale, Sentenza n. 30145/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello della condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente A.P., aggravato dalla presenza dei figli minori. Questione centrale: se la "contestazione aperta" (inizio indicato ma senza termine) e l'acquisizione di una querela sopravvenuta (13 settembre 2019) potessero legittimare l'applicazione della legge n.69/2019 (più grave) e, in particolare, della nuova aggravante di cui all'art. 572, comma 2 c.p., nonché le ricadute sulla disciplina esecutiva (art. 656, comma 9 c.p.p.). Si censurava inoltre la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e condanna e la mancata specificazione delle norme aggravanti nel capo di imputazione, con possibili conseguenze in sede di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che nella contestazione "aperta" il giudice può conoscere e valutare anche fatti sopravvenuti entro il periodo di permanenza del reato, quindi la querela del 13 settembre 2019 poteva essere utilizzata nel giudizio abbreviato e ai fini della determinazione della legge applicabile nel tempo. Per quanto riguarda l'aggravante, la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 572, comma 2, c.p. (nella formulazione introdotta dalla legge n.69/2019) laddove anche un solo episodio di maltrattamento commesso in presenza di minori dopo l'entrata in vigore della legge è sufficiente a far operare l'aggravante. Sulla questione dell'eventuale incompatibilità della nuova formulazione aggravante con le ipotesi ostative alla sospensione dell'esecuzione (art. 656, comma 9, c.p.p.) la Corte ha ritenuto la questione non attuale e da affrontare in sede di esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 572, comma 2, cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma (nella nuova formulazione introdotta dalla legge n.69/2019) nel senso che, trattandosi di reato abituale, è sufficiente che almeno un episodio di maltrattamento si sia verificato in presenza di minori dopo l'entrata in vigore della legge per applicare la circostanza aggravante ad "effetto speciale"
art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. (previgente)
Norma previgente alternativa all'aggravante poi trasferita/articolata nell'art. 572 comma 2; la Corte ha spiegato che la nuova disposizione ha ampliato ambito e natura dell'aggravante rispetto al previgente art. 61
legge n. 69 del 19 luglio 2019
Introdotta la nuova disciplina sanzionatoria dei maltrattamenti in famiglia e la nuova aggravante (art. 572, comma 2 c.p.); la Corte ha ritenuto applicabile la legge più grave ratione temporis se anche una sola condotta rilevante è avvenuta dopo la sua entrata in vigore
art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
Riguarda i titoli di reato ostativi alla sospensione dell'esecuzione: la Corte ha ritenuto la questione relativa agli effetti esecutivi della nuova aggravante non attuale in sede di cassazione e da valutare in fase di esecuzione
art. 441-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che nel giudizio abbreviato il giudice può utilizzare anche atti di indagine successivi alla richiesta di rinvio a giudizio e le prove assunte in udienza, pertanto non vi è preclusione all'uso di querela sopravvenuta
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Conferma che per la deliberazione nel rito abbreviato il giudice può utilizzare atti d'indagine acquisiti dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prove assunte nel corso del procedimento
art. 423, art. 516, art. 521 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate a corredo dell'argomentazione: art. 423 (contesto del rito), art. 516 (modifiche della imputazione) e art. 521 (eccezioni procedurali); la Corte ha distinto tra contestazione "aperta" e "chiusa" e ha ritenuto non sussistenti preclusioni nel caso di contestazione aperta
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020)
Prevede la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti in determinate condizioni; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- In presenza di una "contestazione aperta" (reato permanente con indicazione solo della data d'inizio), la cognizione giudiziale si estende alle condotte protratte fino alla sentenza: atti o denunce sopravvenute che documentino fatti ulteriori possono essere utilizzati anche nel giudizio abbreviato, salvo diversa richiesta dell'imputato
- Se anche un solo episodio di maltrattamento si verifica in presenza di minori dopo l'entrata in vigore di una norma che inasprisce l'aggravante (es. legge n.69/2019), la nuova aggravante può trovare applicazione ratione temporis per tutto il periodo di permanenza del reato
- La scelta del rito abbreviato non impedisce l'utilizzo di nuove emergenze probatorie sopravvenute; tuttavia, se l'imputato non è informato di nuove contestazioni materiali, può avere la possibilità di chiedere il processo con rito ordinario ai sensi dell'art. 441-bis
- Questioni relative agli effetti esecutivi della qualificazione (per es. l'ostatività alla sospensione dell'esecuzione ex art.656 c.p.p.) sono da valutare in sede di esecuzione e non necessariamente in sede di legittimità, salvo che la questione sia già attuale e decisiva nel giudizio di cassazione
- Per contestare l'applicazione di una legge nel tempo o l'aggravante in sede di legittimità, è necessario devolvere puntualmente la questione di fatto nei motivi di appello: la Cassazione non riesamina fatti non dedotti o non contestati nelle sedi impugnatorie
- Consiglio operativo per la difesa: se vi sono atti sopravvenuti che possono mutare la qualificazione giuridica o la legge applicabile, eccepirli tempestivamente in appello ed eventualmente chiedere il rito ordinario se ciò comporta pregiudizio alla scelta del rito abbreviato
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