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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25697/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

La controversia

AGEA aveva notificato ai titolari di aziende agricole cartelle di pagamento per la riscossione di quote del prelievo supplementare nel settore del latte. I destinatari, con un unico ricorso, avevano proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 20 ottobre 2023, aveva accolto le opposizioni e dichiarato nulle tutte le cartelle per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione. AGEA ha impugnato la decisione con tre motivi: ha contestato, anzitutto, l’applicabilità ai crediti non tributari della nullità prevista dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 in relazione all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; ha poi sostenuto che, per la riscossione del prelievo latte affidata ad AGEA, il procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione della cartella costituiscono un procedimento unitario, sicché non occorre indicare responsabili distinti; infine, ha censurato la dichiarazione di nullità per mancata sottoscrizione della cartella, richiamando l’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973. Alcuni destinatari hanno resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 commina la nullità per i vizi formali indicati soltanto per le cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, disposizione applicabile ai crediti tributari, mentre i crediti in causa, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte, sono non tributari: il Tribunale ha quindi dichiarato una nullità non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività. Il secondo motivo è stato accolto perché, secondo il consolidato indirizzo della Corte, dopo l’affidamento ad AGEA dell’intero procedimento di riscossione del prelievo latte, l’emissione della cartella da parte dello stesso ente è atto esecutivo dell’unitario procedimento avviato con l’iscrizione a ruolo; non sussiste dunque la separazione tra procedimento di iscrizione e procedimento di emissione propria della riscossione delle imposte sui redditi, né è necessaria l’indicazione di responsabili distinti. Anche il terzo motivo è stato accolto: la firma della cartella non è prescritta a pena di nullità e il Tribunale ha confuso la sottoscrizione della cartella con quella del ruolo, che a sua volta non è richiesta a pena di nullità. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui spetterà attenersi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito dalla l. n. 31/2008

    L’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, commina la nullità per i vizi formali della cartella, meglio indicati in rubrica, per le sole cartelle di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

    La nullità per i vizi formali contemplati dalla disposizione è prevista esclusivamente per le cartelle rientranti nell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; non può essere estesa alle cartelle relative a crediti non tributari.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Pertanto, posto che – notoriamente - l’art. 25 cit. si applica ai soli crediti tributari (Cass. n. 28529/2018; Cass. n. 12614/2023), ha errato il Tribunale nel dichiarare la nullità delle cartelle opposte (di natura chiaramente non tributaria) a cagione della mancata indicazione del responsabile del procedimento, del responsabile della notifica e del responsabile dell’emissione, in tal guisa violando il principio di tassatività delle nullità, erroneamente dichiarata in un caso non previsto dalla legge.

    L’art. 25 disciplina le cartelle relative a crediti tributari; la nullità per omessa indicazione dei responsabili non è applicabile, in base a tale disposizione, alle cartelle per crediti non tributari.

  • l. n. 228/2012

    in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’AGEA dell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la legge n. 228 del 2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi

    Per la riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’affidamento ad AGEA dell’intero procedimento comporta che l’emissione della cartella da parte dello stesso ente sia un atto esecutivo del procedimento avviato con l’iscrizione a ruolo; non occorre pertanto indicare responsabili distinti per le due fasi.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    Infatti, per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 31605/2019 e Cass. n. 19327/2024) la firma della cartella di pagamento non è dettata a pena di nullità; del resto, il Tribunale parmense palesemente mostra di confondere la questione della firma della cartella con quella – diversa - della firma del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 (peraltro, anch’essa neppure prescritta a pena di nullità; v. Cass. n. 12243/2018).

    La firma del ruolo, al pari di quella della cartella, non è prescritta a pena di nullità; la mancanza della sottoscrizione non giustifica quindi, di per sé, la declaratoria di nullità delle cartelle.

Massime di principio

  • La nullità prevista per l’omessa indicazione dei responsabili nelle cartelle di pagamento opera soltanto nei casi contemplati dalla legge: la disciplina dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, riferita alle cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non si estende alle cartelle relative a crediti non tributari.
  • Nella riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte affidata integralmente ad AGEA, l’iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella appartengono a un procedimento unitario. Non è quindi necessaria l’indicazione di responsabili distinti per le due fasi.
  • La mancanza della firma sulla cartella di pagamento non determina nullità, non essendo la sottoscrizione prescritta a tale pena; la stessa regola vale per la firma del ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile

Testo integrale

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