Sentenza n. 1260/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Provincia di Lecce del 16 ottobre 2023, adottata all’esito di una conferenza di servizi, recante positiva VIA e autorizzazione unica per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Sanarica; impugnata anche con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (provincia e impresa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Poggiardo ha impugnato la determinazione provinciale e gli atti presupposti, deducendo con il ricorso principale vizi di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 14 ss. l. 241/1990 e dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. Con motivi aggiunti ha denunciato, inoltre, violazione dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 14 ss. l. 241/1990, carenza assoluta di istruttoria, erronea presupposizione e vizio di motivazione. A sostegno dell’interesse ad agire ha prospettato un potenziale pregiudizio alla salute e all’ambiente derivante dalle emissioni dell’impianto, richiamando la contiguità territoriale con Sanarica e la presenza nel proprio territorio di una discarica e di un impianto di trattamento dei rifiuti. Ha anche sostenuto che avrebbe dovuto essere convocato alla conferenza di servizi quale Comune contermine e interessato dai possibili effetti dell’impianto. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e, quanto ai motivi aggiunti, anche la tardività.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto d’interesse e ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure contro la VIA e l’autorizzazione unica. Ha ritenuto che la vicinitas, anche ambientale, possa concorrere a fondare la legittimazione, ma non dimostri automaticamente l’interesse concreto all’annullamento: il Comune doveva allegare in modo circostanziato le possibili ripercussioni dell’impianto sul proprio territorio e, a fronte della contestazione, fornire almeno un principio di prova del pregiudizio. Le allegazioni sulle emissioni e sulla presenza di altri impianti sono state considerate generiche e non supportate da elementi specifici o documentazione. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui Poggiardo dovesse essere convocato alla conferenza di servizi: l’art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006 richiede la convocazione dei soli enti locali sul cui territorio l’impianto è realizzato, non anche dei Comuni contermini. La contestazione di tardività dei motivi aggiunti non è stata autonomamente decisa. Spese integralmente compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese per le altre parti.
Norme richiamate
art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006
essendo tale ricostruzione smentita dalla stessa lettera dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, disciplinante il procedimento speciale de quo, il quale impone all’Amministrazione procedente di convocare unicamente gli “enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto”, con esclusione, quindi, di ogni ulteriore Comune, quand’anche contermine, tra cui il ricorrente.
Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di gestione dei rifiuti, la convocazione obbligatoria riguarda gli enti locali sul cui territorio l’impianto è realizzato; la contiguità territoriale, da sola, non attribuisce al Comune contermine il diritto a partecipare alla conferenza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il quale può, comunque, ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, ma che “è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.”.
L’interesse al ricorso può essere precisato e comprovato nel corso del processo quando il pregiudizio sia contestato dalla controparte o rilevato d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- La vicinitas, anche in materia ambientale e anche quando riguarda un Comune confinante con quello in cui è localizzata un’opera, può concorrere a fondare la legittimazione, ma non prova automaticamente l’interesse al ricorso. Occorre prospettare un pregiudizio specifico e concreto derivante dall’atto impugnato e, se contestato, fornire elementi idonei a comprovarne almeno in via indiziaria l’effettiva sussistenza.
- Il Comune che impugna un provvedimento autorizzatorio relativo a un impianto localizzato nel territorio di un Comune limitrofo non può fondare l’interesse al ricorso su affermazioni generiche di rischio ambientale: deve indicare elementi circostanziati sulle possibili ricadute dell’opera sul proprio territorio e supportare la prospettazione con un principio di prova, quando la controparte la contesti.
- Nel procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 208 d.lgs. 152/2006, la conferenza di servizi deve convocare gli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto; la norma non impone la convocazione di ogni Comune contermine.
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