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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.160 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora per il ritardo.

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile che disponeva l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con pagamento del relativo valore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 160 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di penalità di mora. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere provveduto nel gennaio 2026; la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, con rifusione delle spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha eseguito integralmente la prestazione dovuta e la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né applicata una penalità di mora. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'originaria inerzia che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa viene integralmente soddisfatta e viene meno l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo da parte dell'Amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, purché il ricorrente confermi l'avvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento sopravvenuto rende non necessarie le misure tipiche dell'ottemperanza, quali la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora, quando la prestazione dovuta sia stata integralmente eseguita.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se l'originaria inerzia pubblica ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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