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Sentenza

Sentenza n. 4144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23813/2025;

Giustizia amministrativa202601066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una delibera ANAC di vigilanza sugli affidamenti del servizio idrico integrato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 23813/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera ANAC del 14 marzo 2025, adottata all'esito di un procedimento di vigilanza relativo a un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con una società mista per la gestione e manutenzione di stazioni di sollevamento. La delibera ANAC aveva confermato le valutazioni già espresse nella precedente delibera n. 530/2023, secondo cui gli affidamenti del servizio idrico integrato alla società mista non erano conformi alla normativa nazionale e unionale e ai principi di concorrenza e parità di trattamento. Il TAR aveva ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di lesività della delibera, non contenendo obblighi conformativi puntuali per le amministrazioni. In appello il Comune aveva riproposto anche i motivi assorbiti in primo grado. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1912/2026, resa sul distinto giudizio relativo alla delibera ANAC n. 530/2023, il Comune ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza insistere per l'esame delle censure originariamente dedotte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune non aveva ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito e la precedente sentenza n. 1912/2026 non aveva riconosciuto l'assenza delle illegittimità contestate da ANAC né aveva esaminato le denunciate violazioni procedimentali. La pronuncia ha inoltre chiarito che la sentenza n. 1912/2026 aveva confermato l'inammissibilità del ricorso per assenza di effetti lesivi della delibera ANAC e che il richiamo, contenuto in tale sentenza, alla mancanza di efficacia vincolante o para-giurisdizionale delle contestazioni ANAC costituiva un passaggio motivazionale funzionale alla decisione di inammissibilità. Pur non avendo valore para-giurisdizionale o vincolante, l'accertamento ANAC entra nell'ordinamento e deve essere valutato dai destinatari e dai terzi nei successivi procedimenti o giudizi; la sua fondatezza può essere accertata soltanto nell'ambito dei giudizi relativi agli ulteriori provvedimenti o alle responsabilità dei soggetti vigilati. L'istanza del Comune e la mancata insistenza sulle censure sono state interpretate come rinuncia implicita alle stesse e come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita perseguito, con oggettivo venir meno della lite; la mera sopravvenienza di una pronuncia giudiziale che non attribuisca tale bene non è sufficiente.
  • Quando la parte non insiste per l'esame delle censure originariamente dedotte e tale comportamento manifesta il venir meno di ogni interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche desumendola dal comportamento processuale della parte.
  • Gli atti di vigilanza dell'ANAC privi di obblighi conformativi puntuali e di effetti direttamente lesivi non sono autonomamente impugnabili per carenza di interesse; la fondatezza delle contestazioni in essi contenute può essere accertata nei giudizi aventi a oggetto i successivi provvedimenti o le responsabilità dei soggetti vigilati.
  • Le contestazioni dell'ANAC, pur non avendo valore para-giurisdizionale né efficacia vincolante nei confronti delle amministrazioni vigilate, entrano nell'ordinamento e devono essere valutate dai destinatari e dai terzi nell'ambito di successivi procedimenti e giudizi.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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