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Sentenza

Sentenza n. 1804/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - dell’esclusione e/o decadenza della ricorrente dal concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari, relativamente al profilo di funzionario linguistico, gruppo linguistico arabo-francese (Codice F.1) per la regione Lazio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: il verbale della commissione del 28 ottobre 2025 e quelli di validazione (dai contenuti ignoti); l’avviso di convocazione alle prove orali tenutesi in data 28 ottobre 2025 e degli atti di sua pubblicazione, gli atti di ratifica delle prove orali nella parte in cui prendono atto della mancata partecipazione della ricorrente alla prova orale e quelli di sua esclusione/decadenza; - delle note di rifiuto di convocazione della ricorrente di cui alle pec Formez prot. n. 056564/2025 del 3 novembre 2025, prot. n. 061317/2025 del 5 novembre 2025 e di inPA prot. n. U-065069/2025 dell’11 novembre 2025; - della graduatoria definitiva ove esistente (ignota); - ove occorra, in parte qua, del bando di concorso, nelle parti in cui non prevede la comunicazione individuale della convocazione alla prova orale, ma soltanto la pubblicazione dell’avviso e per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere riammessa al concorso e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Giustizia amministrativa202514668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione o decadenza dal concorso per mancata partecipazione alla prova orale e diniego della convocazione tardivamente richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa alla prova orale del concorso per il profilo di funzionario linguistico, sosteneva di non avere partecipato alla prova del 28 ottobre 2025 per causa a lei non imputabile. Dopo la sospensione della procedura, l’amministrazione aveva pubblicato sulla piattaforma inPA una nuova pagina relativa alla modifica parziale e riapertura dei termini, distinta dalla pagina originaria del concorso. La ricorrente aveva costantemente monitorato la nuova pagina, sulla quale erano stati pubblicati gli aggiornamenti e gli avvisi relativi ad altri profili, ma non aveva rinvenuto l’avviso di convocazione alla propria prova orale, pubblicato soltanto sulla pagina originaria. Dopo avere appreso casualmente dello svolgimento della prova, aveva chiesto di essere convocata, ricevendo diniego da Formez e da inPA. Con il ricorso ha impugnato l’esclusione o decadenza, gli atti della commissione, gli avvisi di convocazione, i dinieghi e gli eventuali atti della graduatoria, chiedendo anche l’accertamento del diritto a sostenere la prova orale. Le amministrazioni resistenti non hanno contestato la ricostruzione fattuale, ma hanno sostenuto che la candidata avrebbe dovuto consultare la pagina originaria, come previsto dalla lex specialis, anziché quella dedicata ai candidati stranieri ammessi con riserva in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Milano.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha disposto che la ricorrente fosse ammessa a sostenere la prova orale nei tempi programmati dalla commissione. Il giudice ha ritenuto decisiva la presenza di due pagine di identico contenuto, prive di una chiara distinzione tra i gruppi di candidati, situazione che aveva determinato un comportamento ondivago dell’amministrazione. L’errore della candidata è stato giudicato scusabile anche perché la pagina originaria non era di facile accessibilità, circostanza non smentita dalle amministrazioni, e tale situazione poteva ragionevolmente ingenerare l’affidamento che tutti gli avvisi fossero stati trasferiti sulla nuova pagina, trattandosi di un’unica procedura concorsuale. L’effetto conformativo della sentenza impone quindi la riammissione alla prova orale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi; il TAR lo ha applicato nel caso concreto.

  • lex specialis del concorso

    Prevedeva l’onere di consultare la pagina originaria della procedura per gli avvisi concorsuali; il giudice ha ritenuto tuttavia che l’ambiguità derivante dalla duplicazione delle pagine rendesse scusabile l’errore della candidata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione pubblica, nell’ambito di un’unica procedura concorsuale, più pagine informative di contenuto sovrapponibile senza distinguere con chiarezza i destinatari degli avvisi, l’eventuale errore del candidato nella consultazione può essere considerato scusabile.
  • L’onere previsto dalla lex specialis di monitorare gli avvisi pubblicati online non esclude la responsabilità dell’amministrazione quando la struttura informativa da essa predisposta sia ambigua, contraddittoria o non facilmente accessibile.
  • La mancata partecipazione alla prova concorsuale non può determinare automaticamente l’esclusione o la decadenza del candidato quando la condotta dell’amministrazione abbia ingenerato un legittimo affidamento circa il luogo o la pagina di pubblicazione dell’avviso di convocazione.
  • In presenza di un errore scusabile imputabile all’organizzazione informativa dell’amministrazione, il giudice può disporre, quale effetto conformativo, la riammissione del candidato alla prova non sostenuta, nei tempi stabiliti dalla commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potereTrasparenza e pubblicità

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