Cassazione Civile, Ordinanza n. 33724/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 30987/2024, sostituendo l'importo di euro 5.000 con euro 500 quale ulteriore somma dovuta alla Cassa delle Ammende. Ha inoltre ordinato l'annotazione del provvedimento in calce all'ordinanza corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Nel provvedimento di legittimità oggetto di correzione era emersa una divergenza tra motivazione e dispositivo: in motivazione la Corte aveva indicato, quanto alla somma ulteriore dovuta alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., l'importo di euro 500, mentre nel dispositivo risultava euro 5.000. La parte istante ha quindi chiesto la correzione del dispositivo, deducendo che si trattasse di mero errore materiale. La Corte ha verificato che l'errore era percepibile ictu oculi, non incideva sulla sostanza della decisione e riguardava soltanto la trascrizione del quantum, con un evidente scarto quantitativo dovuto a un numero zero di troppo o mancante. Ha inoltre rilevato che la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. era dovuta, mentre la discrezionalità riguardava solo l'ammontare, da rapportare al valore della controversia e coerente con gli importi liquidati per spese e per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
è il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale relativo a provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 287 c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali quando vi sia difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua espressione grafica.
art. 391-bis c.p.c.
unitamente all'art. 287 c.p.c. è richiamato come base per correggere il contrasto tra motivazione e dispositivo, se l'errore è immediatamente percepibile.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
impone la condanna della parte soccombente a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte precisa che la discrezionalità riguarda solo il quantum.
art. 380-bis u.c. c.p.c.
richiamato come disposizione che, in combinato con l'art. 96, comma 4, c.p.c., fonda la condanna alla ulteriore somma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
sono richiamati nel dispositivo corretto: una somma in favore della controparte e una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 91 c.p.c.
è richiamato come parametro di confronto per la quantificazione dell'ulteriore somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Integra errore materiale correggibile il contrasto tra motivazione e dispositivo quando il provvedimento, considerato nel suo complesso, rende comunque riconoscibile la decisione del giudice e l'errore riguarda solo la sua trasposizione grafica.
- La correzione è ammissibile quando la divergenza è meramente quantitativa, immediatamente rilevabile dal testo del provvedimento e non richiede alcuna nuova valutazione di merito o interpretazione della decisione.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. è obbligatoria quanto all'an, mentre il giudice conserva discrezionalità solo nella determinazione del quantum, che può essere ancorata a criteri di coerenza con il valore della controversia e con le altre statuizioni economiche del processo.
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