Ordinanza n. 98/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Responsabile del Settore IV- Urbanistica e Ambiente della Città di Apricena (FG), n. 20 del 18.12.2025, pubblicata sul Registro Generale Pubblicazioni del Comune di Apricena n. 2084 del 18.12.2025, avente ad oggetto “Variante non sostanziale per riduzione areale e della profondità di scavo con conseguente aggiornamento del Piano di recupero Ambientale della cava ubicata alla località Posta Piana del Comune di Foggia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che autorizza una variante non sostanziale e proroga fino al 31 dicembre 2029 il progetto di coltivazione di una cava
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
La controversia
La Regione Puglia ha impugnato la determinazione del Comune di Apricena sostenendo che l'attività estrattiva fosse fondata su un titolo originario ampiamente scaduto e che l'istanza di variante fosse stata presentata per eludere le procedure di valutazione ambientale di competenza regionale. Sono state dedotte la violazione della legge regionale n. 22 del 2019 e del d.lgs. n. 152 del 2006, la carenza assoluta della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'indebita commistione tra gli istituti della proroga e della variante. Il Comune di Foggia, costituito in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo l'amministrazione emanante dell'atto; il Comune di Apricena e la società titolare dell'autorizzazione non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare assistita da sufficiente fumus boni iuris e da imminente periculum in mora. In via preliminare, ha rilevato che la determinazione del Comune di Apricena appariva prima facie illegittima perché aveva prorogato l'efficacia del titolo estrattivo fino al 31 dicembre 2029 in totale pretermissione delle prerogative e degli atti di assenso delle amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali. Considerato il rilevante impatto dell'attività estrattiva su un ecosistema sensibile, il Collegio ha applicato il principio europeo di precauzione per evitare trasformazioni irreversibili del territorio durante il giudizio. Ha quindi sospeso l'efficacia della determinazione impugnata e fissato l'udienza pubblica di merito al 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in presenza di sufficiente fumus boni iuris e imminente periculum in mora.
legge regionale Puglia n. 22 del 2019
La Regione ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina dell'attività estrattiva e alla necessità di rispettare le competenze regionali.
d.lgs. n. 152 del 2006
La sua violazione è stata dedotta in relazione alla mancata valutazione di impatto ambientale e alle procedure ambientali di competenza regionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il ricorso presenti sufficienti profili di fumus boni iuris e sussista un pericolo imminente di pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito.
- La proroga dell'efficacia di un titolo estrattivo non può essere disposta dall'ente locale in totale pretermissione delle prerogative e degli atti di assenso spettanti alle amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali.
- Per attività estrattive aventi rilevante impatto su ecosistemi sensibili, il principio europeo di precauzione giustifica l'adozione di misure cautelari volte a impedire trasformazioni irreversibili del territorio durante la pendenza del giudizio.
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