Sentenza del 08/06/2018 n. 14957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano relativa ad avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP per l'anno 2006. Hanno contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso notificato in lingua tedesca per mancata allegazione dei documenti richiamati; la determinazione della base imponibile di un'operazione permutativa immobiliare, sostenendo che dovesse applicarsi un valore normale inferiore a quello indicato nel contratto e nella transazione giudiziale; il recupero a tassazione della plusvalenza; l'estensione della pretesa ai soci; l'applicazione delle sanzioni, invocando un'incertezza normativa oggettiva; nonché la motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso contro l'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché la documentazione richiamata era già conosciuta o nella disponibilità della contribuente. Ha confermato che, nel caso concreto, i valori indicati nella transazione e nel contratto di compravendita costituivano il riferimento rilevante per la determinazione dell'imponibile, mentre la successiva nota di credito era un'iniziativa unilaterale della contribuente, non provata come effettivamente ricevuta dalla controparte e ritenuta finalizzata a ridurre le imposte. Di conseguenza è stato confermato il recupero della plusvalenza ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché la tassazione dei soci. È stata inoltre esclusa l'incertezza normativa oggettiva idonea a eliminare le sanzioni; il relativo motivo è stato anche dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo la società aderito alla definizione agevolata delle sanzioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 8.000 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13
La base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali; per le operazioni permutative, i corrispettivi sono costituiti dal valore normale dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione.
La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i valori risultanti dalla transazione e dal contratto, qualificati dalle parti come corrispettivi, rappresentassero il valore normale dell'operazione. Una successiva nota di credito unilaterale, non provata come accettata o ricevuta dalla controparte, non è stata considerata idonea a modificare la base imponibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4, 11 e 14
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, l'esercizio di impresa, le operazioni permutative e il valore normale. La Corte ha confermato l'applicazione della disciplina delle operazioni permutative, valorizzando tuttavia gli importi contrattualmente e transattivamente concordati come effettivo riferimento economico dell'operazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La norma consente l'accertamento parziale. Confermato il maggior valore dell'operazione, è stato ritenuto legittimo il recupero dell'imposta sulla relativa plusvalenza.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non impone necessariamente l'allegazione di documenti già conosciuti o già in possesso del contribuente, purché il loro contenuto sia conoscibile e l'atto consenta un'adeguata difesa.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Il principio generale di motivazione dell'atto amministrativo è stato ritenuto rispettato, poiché la contribuente conosceva la documentazione richiamata nell'avviso.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6 e 17, comma 2
L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza richiede un'incertezza normativa oggettiva, ossia l'impossibilità di individuare la norma applicabile mediante un corretto procedimento interpretativo; non basta l'ignoranza o la diversa valutazione soggettiva del contribuente. L'art. 17, comma 2, è stato richiamato anche in relazione alla definizione agevolata delle sanzioni.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni può essere riconosciuta in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, condizioni che nel caso concreto sono state escluse.
Codice civile, artt. 1362 e 1363
Nell'interpretazione del contratto occorre considerare la comune intenzione delle parti e il significato complessivo delle clausole. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente considerato il collegamento tra transazione giudiziale e contratto di compravendita.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove. La censura motivazionale deve riguardare l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo e controverso, non una generica contrapposizione alla ricostruzione dei giudici di merito.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è necessariamente illegittimo per la mancata allegazione di documenti richiamati, quando risulti che il contribuente li conosceva già o ne aveva la disponibilità.
- Nelle operazioni permutative o collegate a transazioni, gli importi indicati negli accordi contrattuali possono costituire il riferimento fiscale quando riflettono il corrispettivo effettivamente concordato e il valore economico riconosciuto dalle parti.
- Una nota di credito emessa unilateralmente dopo la conclusione dell'operazione non riduce automaticamente la base imponibile: occorre dimostrare la sua effettiva ricezione, accettazione e coerenza con un reale accordo modificativo.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove; le censure devono rientrare nei motivi tassativi previsti dalla legge e indicare una precisa violazione normativa o un effettivo vizio motivazionale.
- L'incertezza normativa rilevante per escludere le sanzioni deve essere oggettiva e non può consistere nella semplice difficoltà interpretativa percepita dal contribuente o nella sua ignoranza della disciplina.
- È opportuno impugnare gli atti nei confronti dell'ente che è stato effettivamente parte nei precedenti gradi di giudizio; il ricorso contro un soggetto estraneo al processo precedente può essere dichiarato inammissibile.
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