Sentenza n. 16543/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna dell’Amministrazione – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data 30.03.2026 – all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto e segnatamente degli atti sottostanti alla “comunicazione” n. 20260002635030294286464 e delle relative ingiunzioni e intimazioni di pagamento, nonché delle relate di notificazione a essi relativi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti presentata il 30 marzo 2026, relativa agli atti sottostanti alla comunicazione n. 20260002635030294286464, alle ingiunzioni e intimazioni di pagamento e alle relative relate di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 30 marzo 2026 e la condanna della società resistente all’ostensione della documentazione richiesta. Il ricorso è stato notificato il 29 maggio 2026. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto l’accesso e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della resistente alle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Poiché la resistente ha osteso la documentazione richiesta nelle more del giudizio e la ricorrente ne ha dato atto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese a carico di Napoli Obiettivo Valore S.r.l., rilevando che l’istanza di accesso era stata evasa soltanto dopo la notificazione del ricorso. La società è stata condannata a pagare € 250,00, oltre accessori di legge, salvo il diritto al rimborso del contributo unificato; le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
Condanna Napoli Obiettivo Valore s.r.l. a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, salvo e impregiudicato il diritto al rimborso al contributo unificato, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Michele Cascone.
Il giudice ha disposto la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Se l’amministrazione o il soggetto resistente ostende gli atti richiesti nelle more di un giudizio di accesso e il ricorrente dà atto di averli ottenuti, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- Quando l’istanza di accesso è evasa soltanto dopo la notificazione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a carico del resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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