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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7644 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi per Euro 416.664,00 nell’anno 2003, ritenendo che la società immobiliare avesse dichiarato prezzi di vendita inferiori a quelli effettivi. L’accertamento si fondava su fatture, indagini bancarie, pagamenti non fatturati, perizie degli istituti di credito e contratti assicurativi, dai quali emergevano valori degli immobili superiori a quelli dichiarati. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo non chiaro il metodo di accertamento utilizzato, insufficienti gli elementi presuntivi e non correttamente ripartito l’onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, riunendoli in quanto riferiti al medesimo accertamento societario e ai conseguenti redditi imputati ai soci. Ha stabilito che l’eventuale imprecisa qualificazione dell’accertamento come analitico-induttivo o induttivo non rende nullo l’avviso quando questo indica chiaramente i presupposti di fatto e gli elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa. Ha inoltre affermato che, una volta legittimamente fondato l’accertamento induttivo su presunzioni e documentazione extracontabile, spetta al contribuente fornire prova specifica contraria. Le sentenze della CTR sono state cassate e la causa è stata rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Accertamento induttivo e analitico-induttivo del reddito d’impresa

    La Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo quando fondato su elementi presuntivi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, purché siano indicati nell’avviso i fatti posti a base della ricostruzione del reddito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Motivazione dell’avviso di accertamento

    L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, ma non deve necessariamente riportare ogni singolo elemento probatorio. L’errata o imprecisa indicazione del tipo di accertamento non determina invalidità se la motivazione consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Rettifica delle dichiarazioni IVA

    La rettifica può essere fondata su elementi presuntivi idonei a dimostrare ricavi o corrispettivi superiori a quelli dichiarati.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli

    L’Amministrazione deve fornire gli elementi fondanti della pretesa; una volta formulata una ricostruzione presuntiva sufficientemente concreta, il contribuente deve dimostrare specificamente i fatti contrari o le ragioni per cui il maggior reddito non è stato prodotto.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente

    L’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinano l’emissione

    La motivazione dell’atto impositivo svolge una funzione sostanziale di controllo e di difesa, ma è sufficiente quando rende comprensibili la pretesa e gli elementi su cui essa si fonda.

  • Art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Obbligo di motivazione della sentenza

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una motivazione inesistente nelle sentenze relative ai soci, poiché i giudizi erano stati trattati contestualmente e le decisioni avevano contenuto sostanzialmente identico.

  • Art. 111 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU

    Ragionevole durata del processo e tutela giurisdizionale effettiva

    Quando società e soci sono coinvolti nel medesimo accertamento e i giudizi sono sostanzialmente coincidenti, la riunione in Cassazione può evitare inutili regressioni processuali, purché il contraddittorio sia stato effettivamente garantito.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo perché l’Amministrazione ha indicato in modo impreciso il metodo analitico o induttivo utilizzato: ciò che conta è che siano chiaramente esposti i fatti, i dati e le presunzioni posti a fondamento della maggiore pretesa.
  • Per accertare ricavi non dichiarati possono essere valutati congiuntamente diversi elementi indiziari, quali prezzi inferiori al mercato, perizie bancarie, importi dei mutui, contratti assicurativi, indagini sui pagamenti e documentazione extracontabile.
  • La contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento induttivo se emergono elementi concreti di inattendibilità o documentazione extracontabile idonea a dimostrare ricavi occultati.
  • Quando l’Ufficio ha fornito presunzioni sufficientemente significative, il contribuente deve contestarle specificamente e produrre prove contrarie; non è sufficiente limitarsi ad affermare che gli elementi sono soltanto indiziari.
  • Il giudice tributario deve valutare gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando se siano gravi, precisi e concordanti e considerando anche l’eventuale assenza di spiegazioni alternative fornite dal contribuente.
  • La decisione della Cassazione non ha confermato definitivamente l’importo dei maggiori ricavi, ma ha annullato la sentenza sfavorevole all’Amministrazione e disposto un nuovo esame da parte della CTR.

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