Cassazione Penale, Sentenza n. 381/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna per l'omicidio di Salvatore Prinzi. Il ricorso sosteneva che fossero emerse new facts non valutate correttamente dalla Corte d'appello: discrepanze temporali nell'esame autoptico rispetto alla ricostruzione processuale, la deposizione della madre del ricorrente (Alfonsa Ferrera) che riferiva di aver appreso dal fratello Giuseppe Ferrera che Carmelo La Spina era presente al momento dell'omicidio (testimonianza de relato), nonché rilievi relativi a brogliacci di P.G. e a una missiva del coimputato Ferrera. Si denunciava l'erronea applicazione delle norme sulla revisione (artt. 630, 631, 634 c.p.p.) e vizi di motivazione per aver rigettato apoditticamente la rilevanza delle nuove prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse sostanzialmente apparente soprattutto con riferimento alle dichiarazioni della madre del ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Corte d'appello, nella fase preliminare di ammissibilità della revisione, deve effettuare solo una sommaria verifica per accertare l'eventuale manifesta infondatezza (ictu oculi) delle nuove prove e non può procedere a una penetrante anticipazione del merito. Poiché l'ordinanza aveva respinto apoditticamente la rilevanza della testimonianza de relato, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento ai presupposti della revisione per nuovi elementi di prova; la Corte ha interpretato l'articolo nella prospettiva che la verifica preliminare di ammissibilità debba essere sommaria e limitata a escludere solo i casi di manifesta infondatezza delle prove nuove.
art. 631 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle modalità procedurali della revisione; evincibile l'interpretazione secondo cui la valutazione di ammissibilità non autorizza un esame approfondito del merito, riservato al giudizio di revisione.
art. 634 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle decisioni in materia di revisione; la Corte ha sottolineato che il rigetto apodittico di prove nuove, qualora sia manifestamente ingiustificato, determina l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- La Corte d'appello, nella fase preliminare di ammissibilità di una istanza di revisione fondata su nuove prove, deve limitarsi a una sommaria verifica volta a escludere solo la manifesta infondatezza (verificabilità ictu oculi) e non può svolgere un esame penetrante del merito.
- Le dichiarazioni di terzi che riportano fatti appresi da altri (testimonianze de relato) possono costituire elemento di prova 'nuovo' idoneo a giustificare l'ammissione della revisione e non vanno rigettate con motivazione meramente assertiva o apodittica.
- Se la motivazione del provvedimento che dichiara inammissibile la revisione appare sostanzialmente apparente o insufficiente rispetto alla funzione sommaria richiesta dalla legge, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio di ammissibilità e merito.
- Rilievi relativi a documenti o scritti prodotti successivamente al giudicato (es. missive di coimputati, brogliacci) devono essere valutati nel loro contenuto concreto; la loro mera esistenza non autorizza un rigetto sommario se possono incidere sull'accertamento dei fatti.
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