Sentenza n. 170/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: a. del provvedimento di proroga n. 28 del 10.06.2025 (Reg. Conc. Anno 2025) con il quale il Comune di Positano ha attestato, <in applicazione dell’art. 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 […], che la concessione n. 7/2003 rilasciata alla Società Alilauro S.p.a. […] continua ad avere efficacia legale […] con scadenza del presente atto al 30.09.2027>; b. della delibera di Giunta Comunale n. 207 del 16.12.2024, con la quale <si è fornito indirizzo per cui […] è opportuno procedere, per la certezza delle situazioni e rapporti giuridici per l’utilizzazione dei beni oggetto delle cdm vigenti, nelle more delle successive ulteriori determinazioni, in connessione alle quali si oppongano agli atti specifiche clausole agli atti; quanto precede, al solo fine di garantire certezza nella gestione e la corresponsione dei canone (ed oneri fiscali e di gestione connessi), ferme ed impregiudicate le procedure per il periodo successivo>; c. per quanto possa occorrere, del provvedimento di proroga n. 17 del 05.05.2016 Reg. Conc. e di quello n. 26 del 09.06.2011 Reg. Conc.; e per la disapplicazione dell’art. 3, c.1, L. 118/22, anche come modificato dall’art. 1, c.1, lett. a), D.L. 131/2024, n. 131 (conv. in L. 166/24), della L. 145/18, del D.L. 104/20 (conv. in L. 126/20), in conformità alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17/2021 e n. 18/202, operante nei confronti dei Giudici nazionali e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluso il Comune di Positano, e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia e dell’invalidità dei provvedimenti ed atti amministrativi elencati ai sopraindicati punti a), b) e c), che accordano “proroghe legali” in manifesta violazione del Diritto eurounionale, e, quindi, da considerarsi tamquam non esset; nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del perdurante silenzio-inadempimento (ex artt. 31 e 117 C.P.A.) sull’istanza prot. 17181/25 del 24.10.2025, a mezzo della quale la N.L.G. S.p.A. ha chiesto al Comune di Positano a) di dichiarare la scadenza dei titoli concessori illo tempore rilasciati alla compagine controinteressata, b) di accertare l’occupazione sine titulo dell’area demaniale marittima, ordinandone lo sgombero, c) di esercitare i poteri di vigilanza e di sanzione predeterminati dal Codice della Navigazione, dal Regolamento di Esecuzione e da ogni altra normativa applicabile, e) di bandire la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree demaniali in regime di concorrenzialità, come imposto dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, dall’art. 12 Direttiva CE n. 123/06 e dalla Giurisprudenza europea e nazionale, e, quindi, ai sensi dell’art. 117, c.3, c.p.a., per la nomina del Commissario ad acta, che, per l’ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia, provveda in sostituzione dell’Amministrazione comunale inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di proroga fino al 30 settembre 2027 della concessione demaniale marittima rilasciata a un operatore concorrente per il mantenimento di una cabina ad uso biglietteria, oltre agli atti presupposti e al silenzio sull’istanza di diffida
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la proroga della concessione demaniale marittima rilasciata all’operatore concorrente, deducendo che il titolo originario fosse scaduto, che l’art. 3 della l. 118/2022 non fosse applicabile a una concessione non più in essere alla data di entrata in vigore della legge e che, comunque, la proroga fosse stata disposta in violazione della direttiva 2006/123/CE, degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021. La ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale sulle proroghe automatiche, indire una procedura a evidenza pubblica e considerare l’area occupata sine titulo. Ha inoltre dedotto che l’attività di biglietteria non rientra tra le attività turistico-ricreative cui si riferisce il regime di proroga legale. In via subordinata ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza con cui aveva chiesto la dichiarazione di scadenza delle concessioni, lo sgombero dei box, l’esercizio dei poteri sanzionatori e l’indizione della gara. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, la natura meramente confermativa dell’atto, il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, l’abuso del processo e l’inesistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza; nel merito ha sostenuto la legittimità della proroga, anche quale proroga tecnica connessa all’incertezza normativa e alla pianificazione del demanio marittimo.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere della società, poiché essa opera nel porto di Positano, non dispone di un box-biglietteria e, mediante la caducazione delle proroghe, conseguirebbe una concreta chance di partecipare alla procedura competitiva per l’assegnazione dello spazio. L’interesse è stato ritenuto qualificato e differenziato, non coincidente con il mero interesse alla legalità o alla tutela astratta della concorrenza. Le delibere di Giunta sono state qualificate come meri atti di indirizzo non immediatamente lesivi, mentre il successivo atto di proroga è stato ritenuto provvedimentale e autonomamente impugnabile, poiché modifica l’elemento essenziale della durata della concessione. È stata esclusa anche l’improcedibilità per la successiva delibera comunale relativa alla possibile eliminazione e ricollocazione dei box, trattandosi di un atto di indirizzo dalla futura e incerta attuazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto all’impugnazione dell’atto di proroga. La concessione per una cabina ad uso biglietteria non rientra nelle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contemplate dall’art. 3 della l. 118/2022 e dall’art. 01 del d.l. 400/1993, ma appartiene alla diversa categoria delle concessioni per attività portuali e produttive. In ogni caso, anche ove fosse ricondotta all’ambito turistico-ricreativo, la proroga automatica sarebbe incompatibile con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Il Comune avrebbe quindi dovuto disapplicare le disposizioni nazionali sulle proroghe automatiche. La proroga non poteva essere qualificata come proroga tecnica, poiché non risultava preceduta dall’indizione della gara o almeno da un atto di indirizzo volto ad avviarla in tempi brevissimi; essa costituiva invece una proroga automatica, adottata in assenza della prescritta procedura competitiva. È stata invece respinta l’azione avverso il silenzio-inadempimento, poiché l’istanza della ricorrente era sostanzialmente diretta a ottenere il riesame degli atti impugnati e non sussisteva, pertanto, un obbligo dell’amministrazione di provvedere. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento del solo provvedimento di proroga n. 28 del 10 giugno 2025. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 118/2022
Continuano ad avere efficacia ... le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive ...
La disposizione riguarda le concessioni rientranti nelle categorie turistico-ricreative e sportive e non si applica alla concessione destinata a un servizio di biglietteria. In ogni caso, le proroghe automatiche da essa previste devono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell’Unione.
art. 01 d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1993
Per attività turistico-ricreative ... devono intendersi le seguenti attività: ...
L’elenco delle attività turistico-ricreative è tassativo o comunque di stretta interpretazione; il servizio di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo non rientra in tale categoria.
art. 13 l. 172/2003
Le parole ... si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ...
La norma di interpretazione autentica conferma la distinzione tra concessioni turistico-ricreative e concessioni per attività portuali e produttive.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali ... gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali ...
La disposizione impone una procedura di selezione imparziale e trasparente e vieta il rinnovo automatico delle concessioni; ha effetto diretto e deve essere applicata anche dalle autorità comunali.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento impedisce proroghe automatiche delle concessioni demaniali quando la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo.
art. 56 TFUE
La libera prestazione dei servizi concorre a impedire meccanismi di proroga automatica incompatibili con la concorrenza nel mercato interno.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere; tale obbligo non sussiste quando l’istanza mira sostanzialmente al riesame di atti già adottati e impugnati.
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo generale di conclusione del procedimento non impone all’amministrazione di riesaminare atti già adottati in assenza di uno specifico obbligo di provvedere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
artt. 36 e 37 Codice della navigazione
Sono richiamati quale base della necessità di procedere all’assegnazione delle aree demaniali marittime mediante procedura competitiva.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima destinata a un servizio di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo non rientra, in base agli artt. 01 del d.l. 400/1993 e 13 della l. 172/2003, tra le concessioni per finalità turistico-ricreative cui si applica il regime speciale di proroga legale previsto dall’art. 3 della l. 118/2022.
- L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE ha effetto diretto e impone alle amministrazioni, comprese quelle comunali, di applicare procedure di selezione imparziali e trasparenti per le concessioni di occupazione del demanio marittimo quando le autorizzazioni disponibili sono limitate dalla scarsità della risorsa naturale; la stessa disposizione vieta i rinnovi automatici.
- Le amministrazioni e i giudici nazionali devono disapplicare le disposizioni interne che prevedono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali incompatibili con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, ove rilevi un interesse transfrontaliero certo, con l’art. 49 TFUE.
- La proroga tecnica è legittima soltanto se è funzionale alla conclusione di una procedura competitiva già indetta o almeno concretamente avviata mediante un atto di indirizzo volto all’indizione della gara; non è qualificabile come proroga tecnica quella disposta in assenza di qualsiasi avvio della procedura selettiva.
- L’atto comunale che modifica la durata di una concessione demaniale marittima ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile, anche quando sia denominato attestazione ricognitiva o presa d’atto; i precedenti atti di indirizzo privi di immediata lesività non devono essere necessariamente impugnati.
- Sussiste la legittimazione e l’interesse a ricorrere dell’operatore economico che, pur non vantando un diritto all’assegnazione del bene demaniale, dimostri una posizione qualificata e differenziata e una concreta chance di partecipare alla procedura competitiva conseguente all’annullamento della proroga.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →