Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13487/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 12661-2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale ordinario di Roma relativo all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente, per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. Sebbene la sentenza fosse stata ritualmente notificata e fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero aveva pagato soltanto le spese di lite, omettendo di attribuire la Carta elettronica. È stata quindi dedotta la persistente inottemperanza parziale al giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito soltanto il capo relativo alle spese di lite e non quello concernente l'attribuzione della Carta elettronica del docente. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato per la parte non adempiuta, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre agli interessi riconosciuti dal titolo esecutivo. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza dispone inoltre la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di verificare l'integrale esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo l'adempimento, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l'adempimento solo parziale dell'Amministrazione non preclude l'azione, che può essere proposta limitatamente ai capi ancora ineseguiti.
  • Quando il giudicato impone all'Amministrazione un'attività puntuale e non discrezionale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza del suo termine operativo dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica: il giudice può riservarne l'applicazione a una fase successiva quando, al momento della decisione, non risultino ancora sufficienti i presupposti per disporla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.