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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07071/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari o collocamento in struttura sanitaria. La difesa deduceva violazione di norme processuali e sostanziali in relazione alla valutazione dell'incompatibilità dello stato di salute psichica con la detenzione (art. 11 O.P., art. 275 e art. 286 c.p.p.), lamentava omessa e insufficiente motivazione, mancato utilizzo di strumenti alternativi (ricovero esterno, arresti domiciliari 'a tempo', collocamento in luogo di cura) e violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sostenendo che la documentazione medico-legale attestava una incompatibilità temporanea o una condizione non gestibile esclusivamente in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (in considerazione della gravità e dell'organizzazione delinquenziale contestata) e che non risultasse una "franca incompatibilità" tra lo stato depressivo del detenuto e la detenzione, posto che le cure risultavano erogabili in carcere e il detenuto era seguito dal servizio sanitario penitenziario. La Corte ha confermato il principio per cui il collocamento in struttura sanitaria esterna (art. 11 O.P. e art. 286 c.p.p.) è applicabile solo se le cure non sono praticabili in carcere e ha escluso la possibilità di modulazioni temporanee degli arresti domiciliari non previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 4, Ordinamento Penitenziario (O.P.)

    Consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo quando le cure necessarie non siano praticabili in carcere; il Tribunale ha ritenuto che nel caso le cure fossero erogate in ambito penitenziario

  • art. 275 c.p.p.

    commi 3 e 4 (e richiamo a commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies)

    Stabilisce la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati e prevede che la deroga si possa operare solo per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza o in presenza di comprovata incompatibilità della detenzione con lo stato di salute; la Corte ha confermato che l'incompatibilità deve essere effettiva e non meramente temporanea o parziale

  • art. 286 c.p.p.

    Disciplina la sostituzione della custodia con il ricovero in luogo di cura; applicabile solo se le condizioni di salute rendono incompatibile la detenzione e le cure non sono praticabili in carcere

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse compatibile con i limiti di plausibile opinabilità e non configurasse vizio decisivo per cassazione

  • art. 32 Cost.

    Tutela costituzionale della salute; il diritto non esclude la custodia cautelare ma impone che il trasferimento esterno avvenga quando la detenzione ostacoli cure necessarie; la Corte ha richiamato il principio bilanciando salute e esigenze cautelari

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Giurisprudenza CEDU (Mouisel) rileva che la detenzione può violare l'art. 3 se il detenuto è tenuto in condizioni incompatibili e non può ricevere cure in carcere; la Corte ha richiamato questo principio confermando che la condizione decisiva è l'impossibilità di cura in ambito penitenziario

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per le spese di procedimento

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare in carcere con ricovero esterno o altre misure è possibile solo se esiste una incompatibilità effettiva, non meramente temporanea o parziale, tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo
  • Il trasferimento in struttura sanitaria esterna (art. 11 O.P. e art. 286 c.p.p.) richiede la prova che le cure necessarie non possano essere erogate in carcere
  • Le valutazioni di merito sui fatti, sulla pericolosità sociale e sulla compatibilità della detenzione con lo stato di salute rientrano nell'ambito di apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o insufficientemente motivate nei termini richiesti dalla legge
  • Non è ammessa una modulazione 'a tempo' degli arresti domiciliari se non prevista dalla legge; il principio di legalità vincola le forme e le modalità delle misure cautelari
  • Il rispetto del diritto alla salute del detenuto non impone automaticamente la sostituzione della misura: occorre bilanciare il diritto alla salute con le esigenze cautelari di protezione della collettività
  • La motivazione del rigetto deve confrontarsi concretamente con le consulenze e le relazioni sanitarie prodotte; tuttavia, la semplice divergenza valutativa tra perizia privata e valutazione del servizio sanitario penitenziario non è di per sé sufficiente a determinare l'annullamento in sede di legittimità

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