Cassazione Penale, Sentenza n. 42100/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Non è stata pronunciata una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129 c. 2 c.p.p., poiché non ricorrevano i presupposti per constatare, in modo evidente, l'insussistenza del fatto-reato o l'estraneità dell'imputato. Conseguenza pratica: vittoria del ricorrente con annullamento dell'atto che aveva dichiarato l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 c. 1-quater c.p.p.; la difesa lamentava errata applicazione della normativa (art. 581 c. 1-ter c.p.p.) sostenendo che, essendo il ricorrente detenuto per altra causa al momento della presentazione dell'appello, sarebbe stata inoperante l'obbligazione di depositare la dichiarazione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione. La Corte ha invece rilevato d'ufficio che il reato ascritto (art. 624-bis c.p., consumato il 31/08/2015) è estinto per prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi, con periodo di sospensione complessivo di 367 giorni), maturata al 1/03/2024, e ha ritenuto prevalente la causa estintiva.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello; riguarda i requisiti formali per l'impugnazione. La Cassazione non entra nel merito dell'applicazione perché ha ritenuto sopravvenuta la causa estintiva.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come alternativa: disciplina l'onere di depositare la dichiarazione di domicilio e le ipotesi di esonero (es. detenzione per altra causa). La Corte ha ritenuto la questione irrilevante dovendo applicare d'ufficio la prescrizione già maturata.
art. 624-bis, cod. pen.
Norma sostanziale che descrive il reato ascritto al ricorrente; dalla data di consumazione (31/08/2015) è stato calcolato il termine di prescrizione che ha portato all'estinzione del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di assoluzione quando sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso tale pronuncia perché non ricorrono i presupposti di evidenza.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 Rv. 285029)
Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 (Rv. 285029)
Richiamata dalla difesa rispetto alla disciplina sull'onere di dichiarazione di domicilio; utile per la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001)
Sez. U, n. 1021 dei 28/11/2001
Principio consolidato secondo cui, se già sussiste una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità o questioni procedurali non rilevano perché incompatibili con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva.
Massime di principio
- Se il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può rilevarlo d'ufficio e annullare senza rinvio gli atti impugnati, rendendo ininfluenti questioni procedurali sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- La sussistenza di una causa estintiva del reato prevale sull'accertamento di nullità processuali o su contestazioni formali relative all'impugnazione; non è necessario esaminare tutte le doglianze difensive se la prescrizione è già maturata.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129 c. 2 c.p.p. è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino in modo evidente; l'estinzione per prescrizione non equivale automaticamente a pronunciata assoluzione di merito.
- In casi simili la difesa dovrebbe verificare e documentare con attenzione il calcolo dei termini di prescrizione e dei periodi di sospensione, poiché la maturazione della prescrizione può essere la via più efficace per ottenere l'annullamento degli atti impugnati.
- Le questioni relative a requisiti formali dell'impugnazione (es. dichiarazione di domicilio, casi di detenzione) restano rilevanti, ma perdono efficacia se nel frattempo è intervenuta una causa estintiva del reato.
- Il giudice d'appello e la corte di legittimità devono controllare d'ufficio, quando possibile, l'esistenza di cause estintive perché incidono immediatamente sulla prosecuzione del processo e sulle statuizioni impugnate.
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