Cassazione Penale, Sentenza n. 23205/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) denuncia l'inutilizzabilità di atti acquisiti in un procedimento presso la Procura di Monza (annotazioni e verbali dei coindagati Ponzoni e Cipolla del 26/11 e 06/12/2024), argomentando che tali prove sono sopravvenute dopo l'appello del P.M. e riguardano fatti diversi da quelli oggetto del procedimento bresciano; (2) censura la genericità e quindi l'inammissibilità dell'appello del P.M., sostenendo che esso si sia limitato a riproporre la richiesta cautelare senza contestare specificamente la motivazione del G.I.P.; (3) denuncia contraddittorietà motivazionale tra l'ordinanza di riesame impugnata (che ha aggravato la misura, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere) e una precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 28/11/2024, nonché apoditticità della motivazione in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e all'inidoneità degli arresti domiciliari; (4) lamenta la mancata indicazione del termine di scadenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p., con l'effetto che un aggravamento temporaneo potrebbe divenire permanente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'appello del P.M. conteneva critiche specifiche e nuovi elementi che mettevano in discussione l'adeguatezza degli arresti domiciliari; il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Donelli e successiva giurisprudenza) consente l'apporto di nuovi elementi probatori in sede di appello del P.M. purché attinenti al medesimo fatto e il ricorrente non ha indicato né specificato gli atti contestati né dimostrato la decisività della loro esclusione sul complessivo compendio indiziario; il terzo motivo è stato ritenuto infondato in quanto non sussiste contraddittorietà insuperabile tra i diversi provvedimenti e il Tribunale ha fornito motivazione adeguata in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e alla spiccata capacità del Savio di eludere le indagini, giustificando l'aggravamento della misura; il quarto motivo è infondato perché l'obbligo di indicare il termine di scadenza non opera quando le esigenze cautelari non si limitano al solo pericolo di inquinamento probatorio (concorre anche il pericolo di reiterazione). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.I.P.; consente al P.M. di impugnare misure cautelari ritenute inadeguate e, secondo la giurisprudenza, di assumere nuovi elementi probatori purché attinenti al medesimo fatto.
Regola il riesame della misura cautelare disposto su istanza delle parti; il giudice del riesame valuta l'adeguatezza della misura e può soltanto attenuare ma non aggravare il regime cautelare in quella specifica procedura.
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
art. 274, lett. a) c.p.p.
Prevede l'acquisizione di documenti principali; la giurisprudenza ricorda che la custodia non può essere imposta solo per acquisire documenti che possono essere reperiti indipendentemente dall'ostruzione dell'indagato.
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p.
Indica l'obbligo di motivare la durata della misura cautelare quando l'esigenza è connessa al pericolo di inquinamento probatorio; tuttavia la giurisprudenza ammette che tale indicazione non sia necessaria se concorrono altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione).
Disciplina l'azione cautelare e le relative condizioni; citato in relazione al principio del tantum devolutum quantum appellatum.
Principio del tantum devolutum quantum appellatum nell'appello cognitivo: i limiti della decisione sono fissati dall'oggetto dell'impugnazione; applicato per giustificare i confini dell'apporto probatorio in appello.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione: il motivo indicato si riferisce all'inutilizzabilità di atti; la Corte richiama l'onere di specificazione e dimostrazione dell'incidenza sul decisum.
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004 (Donelli)
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 - 01
Principio secondo cui il P.M. in appello può produrre nuovi elementi probatori purché riguardino il medesimo fatto e sia garantito il contraddittorio; limita il mutamento in peius dell'originaria domanda cautelare.
Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023 (Galati)
Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01
Ribadisce ed estende i principi di Donelli anche all'appello proposto nell'interesse dell'indagato; conferma l'ampiezza del materiale cognitivo necessario al giudice del riesame.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416
Stabilisce l'onere della parte che eccepisce inutilizzabilità di indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne l'incidenza sul compendio indiziario.
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Calabrese)
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011
Sottolinea che chi lamenta l'inutilizzabilità deve illustrare l'incidenza dell'esclusione sull'eventuale prova di resistenza; altrimenti il vizio è ininfluente.
Sez. 5, n. 2475 del 31/10/1995 (Cardinale)
Sez. 5, n. 2475 del 31/10/1995, Cardinale, Rv. 202994 - 01
Principio secondo il quale la custodia cautelare non può essere utilizzata esclusivamente per acquisire un documento reperibile indipendentemente dalla condotta dell'indagato; prevale il favor libertatis rispetto ad esigenze non inderogabili.
Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021 (Bucaria) e Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015 (De Gaetano)
Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015 (dep. 2016), De Gaetano, Rv. 265892-01
Confermano il principio che l'indicazione del termine di scadenza della misura non è necessaria se le esigenze cautelari non si limitano al pericolo di inquinamento probatorio, ma concorrono anche altre esigenze (es. pericolo di reiterazione).
Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003 (Segreto)
Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, Rv. 227657-01
Giurisprudenza conforme sul tema della non necessità dell'indicazione del termine quando sussistono esigenze cautelari plurime.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero in appello avverso provvedimenti cautelari può introdurre "nuovi" elementi probatori purché si riferiscano al medesimo fatto e sia garantito il contraddittorio; ciò non autorizza cambiamenti in peius della fattispecie originaria senza nuova azione cautelare.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente quali atti sono affetti da vizio e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sul complessivo compendio indiziario; altrimenti la censura è generica e infondata.
- La discrepanza apparente tra provvedimenti interlocutori adottati in momenti diversi non determina automaticamente la nullità o l'illegittimità di un aggravamento cautelare: occorre valutare il contesto procedurale e le esigenze concrete (es. nuove acquisizioni probatorie o diversità dell'oggetto del riesame).
- La custodia cautelare può essere disposta quando sussistono rischi concreti di inquinamento probatorio e/o di reiterazione criminosa; la valutazione deve motivare perché misure meno afflittive non sono idonee, specie se l'indagato ha dimostrato capacità di eludere le indagini o influenzare testi.
- L'obbligo di indicare la durata della misura cautelare ai fini del pericolo di inquinamento probatorio non è vincolante se la misura è giustificata anche da altre esigenze cautelari (p.es. pericolo di reiterazione); comunque la difesa può e dovrebbe sollecitare precise indicazioni sul termine quando l'aggravamento sembra motivato esclusivamente da esigenze temporanee.
- Per una difesa efficace in casi analoghi: richiedere sempre la specificazione degli atti contestati in caso di eccezione di inutilizzabilità, documentare l'assenza di incidenza decisiva dell'atto escluso, e illustrare puntualmente perché misure meno afflittive sarebbero sufficienti per le esigenze cautelari.
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